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Modificazioni
ed integrazioni della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'abolizione
della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI:
BONINO, MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, FACCIO, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO,
PINTO, CALDERISI, ROCCELLA
Presentata il 22 dicembre 1982
SOMMARIO: Si propone la modifica della
"legge Merlin" sulla prostituzione per eliminare quelle norme
contraddittorie che di fatto fanno ricadere sotto i rigori della legge
penale comportamenti necessariamente connessi alla "professione".
Fra questi l'uso di abitazioni per l'esercizio della prostituzione e la
vita di relazione con persone diverse dai clienti. Vengono poi introdotte
aggravanti per i reati di sfruttamento di minori e di persone tossicodipendenti
e vietato il fermo di polizia per chi si offre alla prostituzione.
(CAMERA DEI DEPUTATI - VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
- N. 3835)
COLLEGHI
DEPUTATI ! -- Quasi ventiquattro anni fa entrava in vigore la legge 20
febbraio 1958, n. 75, meglio nota come «legge Merlin» dal
nome della senatrice che ne fu la proponente.
Tale legge segnava la fine della prostituzione «regolamentata»
e la chiusura delle cosiddette «case di tolleranza», espressione
eufemistica con la quale venivano indicati i luoghi destinati all'organizzazione
ed allo sfruttamento della prostituzione su licenza dell'autorità
di pubblica sicurezza, case che pertanto non erano soltanto «tollerate»
ma erano erette a sedi di prostituzione dallo Stato e dalla legge.
La «legge Merlin» segnò quindi per tale aspetto del
suo contenuto, un fatto di grande rilievo positivo della nostra legislazione,
oltreché nel costume del paese.
Quella legge peraltro non nasceva senza contrasti e contraddizioni tra
le forze politiche e culturali che avevano concorso alla sua approvazione,
contraddizioni che si riflettono manifestamente nelle varie norme in cui
essa si articola.
Il decorso del tempo e, più ancora, le grandi trasformazioni culturali
e di costume intervenute nel paese, consentono di affermare oggi che la
disposizione che allora fu considerata la più significativa tra
quante sono contenute in quel testo, quella cioè che imponeva la
chiusura delle case di prostituzione autorizzate, debba essere ricordata
tra quelle che hanno conseguito un risultato ormai acquisito al modo di
essere ed al costume della nostra società. Altre disposizioni invece
debbono essere annoverate tra quelle destinate a contendere quotidianamente
con realtà e storture della nostra società e la cui efficacia
deve essere valutata dai risultati destinati a prodursi ancor oggi e per
il futuro. Lungi dall'aver esaurito la loro funzione all'epoca stessa
della loro emanazione, esse costituiscono fonte legislativa pienamente
attuale nei suoi effetti, in quanto relativa alla materia della prostituzione,
alla posizione giuridica di chi la esercita, ai reati che la concernono,
ai comportamenti ed agli obblighi delle pubbliche autorità di fronte
a tale fenomeno.
Purtroppo è proprio quest'ultima parte quella che presenta le più
gravi imperfezioni e contiene le più vistose contraddizioni e che,
soprattutto, determina effetti in larga misura opposti a quelli che la
legge si proponeva e che possono riassumersi con le parole stesse del
suo titolo «lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui».
I principi fondamentali cui la legge in questione si ispira sono due.
Il primo è quello che criminalizza, senza le eccezioni conosciute
dalla legislazione precedente con l'«autorizzazione» delle
«case», ogni forma di sfruttamento, di tratta, di organizzazione
e di favoreggiamento della prostituzione, con pene assai più rilevanti
e fattispecie più late che per il passato.
Il secondo principio è quello della assenza di qualsiasi sanzione
per la prostituzione in sé e della libertà delle persone
che la esercitano da ogni vincolo, obbligo di autorizzazione o di registrazione,
da ogni possibilità di schedatura e di controllo, fatta salva unicamente
la repressione dei comportamenti di cosiddetto «adescamento»
ed eventualmente di quelli previsti dalle norme generali del codice penale
che prevedono reati contro il buon costume.
Ambedue i princìpi in sé considerati, possono essere positivamente
apprezzati e sono validi, se opportunamente contemperati in modo da non
elidersi e contraddirsi a vicenda, così da costituire una possibile
base per una buona legislazione in materia.
Non vi è dubbio invece che nella legge 20 febbraio 1958, n. 75,
la realizzazione di tali princìpi risulti tutt'altro che equilibrata
e ben congegnata e che l'effetto di essa sulle condizioni di sfruttamento,
di coercizione, di assoggettamento a molteplici forme di dipendenza e
di esposizione a rischi assai gravi per la stessa incolumità delle
prostitute, è stato quanto mai deludente.
La normativa penale che dovrebbe reprimere i fenomeni di sfruttamento
della prostituzione, estremamente rozza, confusa nelle sue formulazioni
per una evidente mancanza di chiarezza negli obiettivi della repressione
penale e nella individuazione dei confini esatti delle fattispecie di
reato, ha finito per porre sullo stesso piano comportamenti che meriterebbero
invece considerazioni e trattamenti assai diversificati.
Basti pensare che un'unica norma penale prevede e punisce con la stessa
pena lo sfruttamento e la costituzione e partecipazione ad associazioni
con finalità di sfruttamento, la tratta internazionale delle prostitute
e semplici atti di favoreggiamento e persino di mera tolleranza della
prostituzione. La genericità, la contraddittorietà e l'estrema
latitudine delle norme suddette ha fatto sì che anche la giurisprudenza
che su di esse si è andata formando abbia avuto sviluppi tutt'altro
che chiarificatori e talvolta addirittura sconcertanti.
Di fatto poi, attraverso l'azione di polizia in applicazione di queste
norme penali, è accaduto che non solo lo sfruttamento della prostituzione,
ma la prostituzione stessa venissero ad essere di volta in volta tollerati
o repressi secondo criteri largamente discrezionali, se non a causa di
abusi e connivenze, abusi resi tuttavia possibili e più facilmente
dissimulabili in conseguenza dei già ricordati difetti della legge.
In sostanza la legge Merlin ha creato attorno alla prostituzione ed alle
prostitute una atmosfera di presunzione di illiceità penale e quindi
di pericolo di ricadere sotto i rigori della legge penale per una serie
di comportamenti, la cui sussistenza tuttavia può considerarsi
naturalmente e necessariamente connessa alla esistenza della prostituzione
e delle prostitute. Queste debbono pur abitare in qualche luogo. Vi dovrà
essere pure un luogo in cui le prostitute siano reperibili. Qualcuno dovrà
dare una casa in affitto alla prostituta. La prostituzione dovrà
essere esercitata in un luogo che qualcuno deve pur mettere a disposizione
della prostituta in una forma qualsiasi. La prostituta avrà pur
bisogno di una vita di relazione con altri che non siano i suoi clienti.
Invece l'equiparazione del semplice favoreggiamento allo sfruttamento,
l'incriminazione, in pratica, ed almeno secondo certi interpreti, del
solo fatto di dar ricetto ad una prostituta, di affittarle una casa, di
tollerare la sua presenza in un locale pubblico, fa sì che attorno
alle prostitute venga a crearsi un vuoto, non solo in ordine ad ogni esigenza
connessa con l'esercizio della loro attività, ma per qualsiasi
altro rapporto umano, un vuoto inesorabilmente destinato ad essere colmato
da chi sia disposto a correre i relativi rischi, anche sul piano penale
e non solo su quello morale, di fronte ai vantaggi che può trarne
uno sfruttatore.
Così, mettendo sullo stesso piano chiunque abbia un qualche rapporto
con una prostituta (per una evidente mancanza di chiarezza negli obiettivi
della repressione penale), con lo sfruttatore, il taglieggiatore ed il
tenutario del lupanare, si è finito col ribadire la catena che
avvince la prostituta al mondo dello sfruttamento e della coercizione,
si è contribuito ad indurre le prostitute a trovare negli sfruttatori
la soddisfazione di esigenze che altri non potrebbero soddisfare con minor
pericolo e con la prospettiva di essere diversamente considerati dalla
legge.
In pratica,
dunque, è la legge stessa, che dovrebbe costituire strumento di
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (secondo l'indicazione
contenuta nel titolo della legge), che efficacemente contribuisce ad affidare
allo sfruttamento ed al ricatto tutta un'ampia zona della vita di relazione
delle prostitute, anche quella non necessariamente e direttamente inerente
all'esercizio della prostituzione.
In tale situazione
è facile comprendere, come, specie in un momento della vita del
paese tutt'altro che felice per lo sviluppo ed il consolidamento delle
garanzie e dei diritti civili dei cittadini di ogni categoria, anche le
norme della legge Merlin che si proponevano di sottrarre le prostitute
all'assoggettamento ad un regime di vigilanza e di dipendenza, ad un controllo
amministrativo e di polizia dell'esercizio della loro professione (articolo
5, commi secondo e terzo, articolo 7) fossero destinate ad avere ben scarsa
efficacia. Non solo, ma persino le norme destinate a colpire lo sfruttamento
della prostituzione altrui (articolo 1) paradossalmente sono state usate
talvolta per colpire le stesse prostitute, interpretandole nel senso che
la prostituta che eserciti la sua attività in casa propria sia
responsabile della gestione di una casa di prostituzione e che due prostitute
che abbiano in comune una casa dove pure esercitino la loro attività,
ugualmente gestiscano una casa di prostituzione e sfruttino reciprocamente
l'una la prostituzione dell'altra !
Tra quanti hanno a che fare con il fenomeno della prostituzione sembra
che questa assai vaga, incerta e talvolta aberrante forma di penalizzazione,
lasci indenni solo gli utenti, il che, anche da un punto di vista morale,
o semplicemente moralistico, non sembra essere il meglio in fatto di coerenza.
E tuttavia
l'ampiezza delle previsioni punitive non ha assolutamente prodotto la
contrazione del fenomeno ed anzi ha consentito che esso si espandesse,
con un aumento assai rilevante del giro di affari e di connessioni criminose.
Sembra anzi acquisito che il fenomeno della prostituzione non sia affatto
destinato a declinare come conseguenza del mutamento del costume sociale
ed in particolare di quello sessuale, in atto non soltanto nel nostro
paese.
Semmai anche il fenomeno della prostituzione va trasformandosi. Accanto
alla prostituzione, per così dire, tradizionale, emerge quella
dei tossicodipendenti, sulla cui gravità non è necessario
spendere troppe parole, che consente forme di sfruttamento oltremodo ripugnanti
e socialmente pericolose. Così pure sembra che vada diffondendosi
non solo la prostituzione occasionale, ma soprattutto l'organizzazione
e lo sfruttamento, su base non più soltanto artigianale, di tale
forma di prostituzione.
Sono dunque
molteplici i motivi che impongono un riesame della vigente legislazione
sulla materia e sembra matura una riforma di essa.
Colleghi
Deputati ! La presente proposta di legge prevede una profonda ed ampia
modifica della legge 20 febbraio 1958, n. 75, con l'abrogazione degli
articoli 3, 4, 5, 6, 10, cui sono sostituite norme con le quali i delitti
di sfruttamento della prostituzione vengono meglio individuati, circoscritti
e differenziati.
Viene chiarito
che per casa di prostituzione si intende quella in cui viene organizzata
la prostituzione altrui e ne viene attuato lo sfruttamento. Viene esclusa
la punibilità del mero favoreggiamento che non si risolva in forme
di lenocinio, mirandosi inoltre a stabilire che lo sfruttamento punibile
è quello consistente nella partecipazione agli utili della prostituzione,
non a un qualunque vantaggio nella vita di relazione con le prostitute.
Vengono inoltre
introdotte aggravanti per i reati di sfruttamento, oltreché di
minori, anche di persone in stato di tossicodipendenza.
Viene abolito
il reato contravvenzionale di «adescamento» (articolo 5, primo
comma, della legge Merlin) dovendosi ritenere che sia sufficiente la previsione
penale contenuta negli articoli 660 (molestia e disturbo alle persone)
e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del codice penale, mentre
la formulazione più lata e poco puntuale della norma oggi in vigore
consente interpretazioni che talvolta hanno finito per penalizzare ogni
possibile forma di profferta di prestazioni di chi si prostituisce, a
meno di non ipotizzare comportamenti a loro volta molesti da parte degli
utenti.
Alle disposizioni
del secondo comma dell'articolo 5, relative al divieto di fermo per il
reato contravvenzionale di cui al primo comma dello stesso articolo della
legge 20 febbraio 1958, n. 75 (comma di cui si propone l'abolizione) vengono
sostituiti più ampi divieti di provvedimenti di polizia, nonché
i divieti della adozione delle misure di prevenzione di cui alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, per il solo atto dell'esercizio della prostituzione.
Per ciò che riguarda i minori dediti alla prostituzione, si è
ritenuto di dover precisare che i provvedimenti diretti a far fronte a
tale loro condotta debbano essere adottati in sede giurisdizionale dal
Tribunale dei minorenni o, in via d'urgenza, dal giudice tutelare, riconducendo
in tale unica sede anche i provvedimenti di carattere sanitario che li
riguardino, relativi sia a malattie veneree sia a stati di tossicodipendenza.
Per ciò che riguarda la profilassi delle malattie veneree, la cui
diffusione, che sembra registrare nuovi dati allarmanti, non è
oggi così intimamente connessa al fenomeno della prostituzione
come per il passato, con l'affacciarsi, tra l'altro ed a quel che sembra,
di forme di contagio tra i tossicodipendenti causate dall'uso sconsiderato
di siringhe per iniezioni di droghe, si è ritenuto di non dover
ricorrere a speciali misure di polizia o trattamenti obbligatori per chi
eserciti la prostituzione, introducendo peraltro l'obbligo di assicurare,
a chi sia sottoposto a trattamenti volontari o obbligatori di disintossicazione,
la possibilità di usufruire di contemporanei trattamenti di eventuali
affezioni veneree.
Colleghi Deputati ! La presente proposta intende affrontare un problema
la cui gravità ed urgenza è stata da lungo tempo avvertita
e che sembrava destinato a subire la sorte imposta a molte pur urgenti
riforme dall'inerzia e dalle reticenze delle forze politiche di fronte
a problemi, tanto più se scottanti, di costume e di moralità
della vita.
I radicali si augurano che altre iniziative seguano e che non manchi a
questa riforma l'apporto di altre forze politiche.
PROPOSTA
DI LEGGE
ART 1
Chiunque
gestisce, amministra o controlla una casa ove altri eserciti la prostituzione,
o altrimenti organizzi, gestisca o controlli, anche senza la disponibilità
di un apposito locale, la prostituzione di altra persona, è punito
con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da uno a dodici milioni
di lire.
Le stesse
pene si applicano a chi con violenza o minaccia o con abuso di autorità
induce taluno alla prostituzione o gli impedisce di desisterne, o con
gli stessi mezzi induce chi esercita la prostituzione a farlo partecipe
del profitto.
E' punito
con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da due a quindici
milioni di lire chi induce alla prostituzione o impedisce che desista
da prostituirsi una persona di minore età o in stato di tossicodipendenza
o in condizioni psichiche minorate, o altrimenti partecipa al profitto
della prostituzione di essa.
ART. 2.
Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all'articolo precedente, induce una persona
alla prostituzione o ne favorisce la prostituzione, allo scopo di parteciparne
al profitto, è punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da uno a cinque milioni di lire.
ART. 3.
Sono abrogati
gli articoli 3, 4 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
ART. 4.
L'articolo
5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:
«Non
può procedersi al fermo, all'accompagnamento in un ufficio di pubblica
sicurezza o ad altra forma di limitazione della libertà personale
per il fatto che taluno si offra alla prostituzione, anche se con modalità
tali da concretare una contravvenzione prevista dal codice penale, purché
la persona sia munita di documento comprovante la sua identità.
In ogni caso non può ordinarsi la visita sanitaria per i motivi
suddetti.
Non può procedersi all'applicazione di taluna delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per il fatto che una persona
sia dedita alla prostituzione. I provvedimenti adottati per tale motivo
sono revocati e perdono comunque ogni efficacia».
ART 5
L'articolo
10 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 è sostituito dal seguente:
«Il
Tribunale dei minorenni con provvedimento preso in camera di consiglio
o il giudice tutelare in via d'urgenza, sentito l'interessato, dispongono
che il minore abitualmente dedito alla prostituzione sia riconsegnato
alla famiglia dalla quale si sia a tal fine allontanato, disponendo, comunque,
ove appaiano opportune, limitazioni e condizioni all'esercizio della patria
potestà ed ordinando, ove occorra, che il minore sia sottoposto
a trattamenti sanitari per la diagnosi e la cura di malattie veneree o
per la disintossicazione da stati di tossicodipendenza.
Ove i congiunti dei minori suddetti non siano in grado di assicurare una
idonea assistenza o quando comunque gravi motivi lo impongano nell'interesse
del minore, il Tribunale dei minorenni dispone l'affidamento del minore
ad altra persona, o ad un istituto di educazione, o ad uno degli istituti
di patronato di cui all'articolo 8».
ART. 6.
Alla legge
22 dicembre 1975, n. 685, dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:
«ART.
100bis. -- Alle persone in stato di tossicodipendenza che ricorrano o
siano sottoposte a trattamenti sanitari di cui alla presente legge debbono
essere assicurati altresì gli accertamenti e le cure per eventuali
affezioni veneree con modalità tali che consentano la contemporaneità
di tali cure».
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