Vicario generale

modify Updated 18-05-2012, 06:33
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La figura del vicario generale è prevista dal Codice di diritto canonico nel suo Libro II intitolato Il popolo di Dio.

Il can. 475 al comma 1 di questo Libro recita:

In ogni diocesi il vescovo diocesano deve costituire il vicario generale affinché, con la potestà ordinaria di cui è munito a norma dei canoni seguenti, presti il suo aiuto al Vescovo stesso nel governo di tutta la diocesi.

Pertanto è una figura obbligatoria nelle diocesi cattoliche di rito latino.

La figura è sempre unitaria salvo alcune eccezioni previste nel secondo capoverso dello stesso canonico. Le eventuali eccezioni possono nascere dall'ampiezza della diocesi o dalla dimensione demografica della stessa.

[modifica] I compiti

Rappresenta il vescovo, e cura i rapporti con le parrocchie e i vicariati, le concessioni degli imprimatur, i rapporti con gli enti territoriali e della società civile, l'amministrazione dei beni ecclesiastici e gli aspetti giuridici dei sacramenti e della loro celebrazione.

Pertanto fanno riferimento diretto al Vicario Generale più uffici, se esistono e se sono organizzati in tal modo (l'esempio è tratto dall'Arcidiocesi di Bologna):

Solitamente il vicario generale fa parte del consiglio di curia.

[modifica] Ordinariato Militare per l'Italia

Nell'Ordinariato Militare per l'Italia la qualifica di vicario generale militare è la settima, equivalente al grado di generale di brigata. È colui che fa le veci dell'arcivescovo ordinario.