Sospensione a divinis
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La sospensione (a divinis) è una pena canonica prevista dal canone 1333 del codice di diritto canonico della Chiesa cattolica (edizione del 1983). La locuzione latina a divinis tradotta letteralmente significa dai [ministeri] divini.
Indice |
[modifica] Natura e applicazione
La sospensione appartiene alla categoria delle pene "medicinali" o censure (canone 1312), che comprende anche la scomunica e l'interdetto. Le pene "medicinali" sono volte a che il reo cessi la contumacia (cioè si penta del delitto e dia congrua riparazione dei danni e dello scandalo cha ha causato, o almeno prometta di farlo).
La sospensione può essere applicata solo ai chierici, cioè ai membri dei tre gradi dell'ordine sacro (diaconi, presbiteri, vescovi), e vieta tutti o alcuni atti della potestà di ordine, tutti o alcuni atti della potestà di governo, l'esercizio di tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti all'ufficio, oppure l'insieme di tali atti, diritti o funzioni.
Rispetto al loro insieme o a ciascuno di essi, la sospensione può essere totale o parziale. Può essere applicata sia ferendae sententiae sia latae sententiae (dichiarata, o non dichiarata), cioè «applicata al reo per il fatto stesso d'aver commesso il delitto» (canone 1314).
Al sacerdote sospeso può, per esempio, essere vietato di amministrare i sacramenti, anche solo in pubblico: il che può includere la celebrazione della messa e della confessione. Il divieto è sospeso «per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte» e, solo per la sospensione latae sententiae non dichiarata, tutte le volte che un fedele chieda legittimamente un sacramento o un sacramentale (canone 1335).
La sospensione è esplicitamente applicata al chierico che:
- usa violenza fisica contro un vescovo (can. 1370) (latae sententiae)
- non elevato all'ordine sacerdotale, attenta l'azione liturgica del sacrificio eucaristico (can. 1378) (latae sententiae)
- non potendo dare validamente l'assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla, oppure ascolta la confessione (canone 1378)
- celebra o riceve un sacramento per simonia (can. 1380)
- ha ricevuto l'ordinazione da un vescovo, di cui non sia suddito, senza le legittime lettere dimissorie (canone 1383) (latae sententiae)
- nell'atto, o in occasione, o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto comandamento (can. 1387)
- falsamente denuncia al superiore ecclesiastico un confessore per il delitto precedente (can. 1390) (latae sententiae)
- attenta al matrimonio anche solo civilmente (can. 1394) (latae sententiae)
- conviva more uxorio (concubinato) o permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto comandamento (can. 1395).
Inoltre è applicata ai sacerdoti che accedono a cariche politiche (pur essendo loro vietato): alla cessazione dalla carica la sospensione viene, di norma, revocata.
[modifica] Alcune sospensioni "celebri"
- Nel 1861 padre Giacomo Marocco da Poirino fu sospeso a divinis per aver impartito l'assoluzione a Camillo Benso di Cavour e avergli somministrato la comunione e l'estrema unzione, nonostante la scomunica che gravava su di lui.
- Nel 1907 Romolo Murri fu sospeso a divinis da papa Pio X per aver teorizzato la separazione fra Chiesa e Stato.
- L'arcidiocesi di Milano comminò a Luigi Maria Verzé «la proibizione di esercitare il Sacro ministero» il 26 agosto 1964[1], pena confermata dal cardinale Giovanni Colombo[senza fonte].
- Nel 1976 papa Paolo VI sospese a divinis il vescovo Marcel Lefebvre, per essersi rifiutato di applicare alcune disposizioni del Concilio Vaticano II. In seguito Lefebvre ordinò illecitamente quattro vescovi e per questo ricevette la scomunica[2][3], rimessa alla sua morte[4].
- Nel 1985 papa Giovanni Paolo II sospese don Gianni Baget Bozzo, che l'anno precedente era stato eletto europarlamentare per il Partito Socialista Italiano. La sospensione fu rimessa nel 1994 al termine del suo secondo mandato parlamentare.
- Fernando Lugo, vescovo, nonostante avesse chiesto il 18 dicembre 2006 la dimissione dallo stato clericale[5][6] fu sospeso dal Prefetto della Congregazione per i Vescovi cardinale Giovanni Battista Re con un decreto firmato il 20 gennaio 2007[7] in conseguenza della sua candidatura alle elezioni presidenziali[8]. Eletto nell'aprile 2008 presidente del Paraguay, ottenne il 31 luglio 2008 la dimissione dallo stato clericale[9][10].
[modifica] Note
- ^ Giovanni Ruggeri e Mario Guarino, Berlusconi. Gli affari del Presidente, Kaos Edizioni, 1994, p. 20
- ^ Decretum Dominus Marcellus Lefebvre 1º luglio 1988
- ^ Lettera apostolica "Ecclesia Dei" del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II in forma di "Motu proprio". 02-07-1988. URL consultato il 14-02-2009.
- ^ Remissione Della Scomunica Latae Sententiae Ai Vescovi Della Fraternità Sacerdotale San Pio X
- ^ ZENIT.org : Nota y decreto de suspensión «a divinis» del obispo paraguayo candidato político
- ^ ZENIT.org : Sospeso “a divinis” il Vescovo paraguayano candidatosi alle presidenziali
- ^ Notiziario radio Vaticana del 1. febbraio 2007
- ^ cfr. can. 1333, § 1-2-3 del Codice di diritto canonico
- ^ da Radio Vaticana del 31/08/2008:Il Papa concede la "perdita dello stato clericale" al presidente eletto del Paraguay, Fernando Lugo, già vescovo emerito di San Pedro
- ^ ZENIT.org : Il Papa accetta la riduzione allo stato laicale del Presidente eletto del Paraguay
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- Codice di Diritto Canonico, La Santa Sede
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