Parroco
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Il parroco è, nella Chiesa cattolica, il presbitero che il vescovo invia a presiedere una parrocchia.
L'autorità del parroco è dipendente da quella del vescovo, per realizzare gli orientamenti che questi propone alla sua diocesi. Quando un parroco detiene una qualche giurisdizione sulle parrocchie limitrofe, riunite in unità pastorali, foranie, vicariati o decanati, o presiede un capitolo canonico, prende il titolo di moderatore, vicario, prevosto, arciprete o decano. Gli stessi titoli possono essere spesso attribuiti anche per ragioni onorifiche.
Indice |
[modifica] Storia e significato del nome
Il termine viene dal greco antico πάροικος (pàroikos), a sua volta derivante da παρà οἰκεω (parà oikéo), cioè "abitare nei pressi", "abitare intorno", ad indicare la sua funzione di sacerdote di una chiesa circondariale, creata per essere più prossima alle dimore dei fedeli rispetto alla chiesa cattedrale.
La figura del parroco nasce infatti contestualmente alla parrocchia, nel momento in cui con l'espansione delle comunità cristiane la cattedrale non poteva più soddisfare compiutamente alle necessità dei fedeli. Per questo motivo, e per il fatto che molti cristiani vivevano lontano dalla cattedrale, si rese necessario aprire luoghi di culto decentrati, che il vescovo affidava alla cura pastorale di un presbitero.
[modifica] Diritto canonico
Nella Chiesa cattolica latina il ministero dei parroci è regolato dal codice di diritto canonico ai cann. 519-534.
Il can. 519 situa il ministero del parroco nel contesto della vita ecclesiale:
| « Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto. » | |
Sempre per il diritto canonico, il parroco può essere nominato dal vescovo per un tempo definito, in Italia per nove anni. Prima della scadenza dei nove anni, il vescovo non ha, però, il potere di revocarlo, se non per gravi motivi. Quando lo richiedano le circostanze, il capo della diocesi può comunque invitare quello della parrocchia a dimettersi, se sussistono motivi proporzionati o la destinazione ad altro incarico.
[modifica] Curiosità
In alcune chiese evangeliche di lingua italiana (ad esempio la chiesa evangelica riformata della Val Bregaglia), lo stesso pastore protestante è pure chiamato "parroco".
[modifica] Voci correlate
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