Non expedit
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Non expedit (in italiano: non conviene) è una disposizione della Santa Sede con la quale, per la prima volta nel 1868, il papa (Pio IX) dichiarò inaccettabile per i cattolici italiani partecipare alle elezioni politiche dello Stato italiano e, per estensione, alla vita politica italiana. Fu abrogato ufficialmente da Papa Benedetto XV nel 1919.
Indice |
[modifica] Storia
In occasione delle prime elezioni del Regno d'Italia (1861), don Giacomo Margotti, direttore del quotidiano "L'Armonia", lanciò una campagna per l'astensione dell'elettorato cattolico [1]. L'astensionismo sostenuto dai cattolici intransigenti corrispondeva sia al rifiuto tanto del liberalismo cavourriano, quanto delle posizioni democratiche mazziniane e garibaldine, sia ad una protesta in difesa del potere temporale del papa e delle prerogative della Chiesa disconosciute dalle leggi Siccardi.
A favore dell'astensionismo, negli anni successivi, ci furono pronunciamenti ufficiali di diversi organismi vaticani[2]:
- il 30 gennaio 1868, per iniziativa dei Vescovi piemontesi, che chiedevano se era lecito per i cattolici partecipare alle elezioni politiche, la Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari rispose con il non expedit, ossia non è conveniente. Questa linea di condotta fu ripresa successivamente più volte:
- il 9 novembre 1870, ossia dopo la Presa di Roma ed in concomitanza con le elezioni politiche del 5 dicembre, la Sacra Penitenzieria si espresse nello stesso modo[3];
- ancora la Sacra Penitenzieria ribadì il non expedit in una comunicazione ai Vescovi italiani il 10 settembre 1874;
- Papa Pio IX espresse lo stesso concetto diverse volte[4]: il 18 giugno 1874 in un discorso alle Opere Cattoliche; l'11 ottobre 1874 in un discorso alle donne cattoliche del circolo romano di Santa Melania; il 21 dicembre 1874 in un'allocuzione al Collegio dei Cardinali; il 25 novembre 1876 in un breve inviato al Congresso Cattolico di Bologna; il 29 gennaio 1877 in un breve inviato al Presidente della Gioventù Cattolica;
- l'intervento più decisivo fu quello del Sant'Uffizio, nel luglio del 1886, durante il pontificato di Leone XIII, che si espresse con la formula: non expedit prohibitionem importat.
In questi documenti, il divieto di partecipare alla vita politica del Paese era motivato dal fatto che, partecipandovi, si riconosceva al nuovo Stato italiano una legittimità che i Pontefici, almeno fino a Pio X, non riconoscevano, avendo perso a causa dell'unità italiana il potere temporale, ritenuto assolutamente necessario per l'indipendenza del Pontefice. Così Pio IX si esprimeva nel suo intervento dell'11 ottobre 1874:
| « La scelta [politica, ndr] non è libera, perché le passioni politiche oppongono troppi e potenti ostacoli. E fosse anche libera, resterebbe un ostacolo anche maggiore da superarsi, quello del giuramento che ciascuno è obbligato a prestare senza alcuna restrizione. Questo giuramento, notate bene, dovrebbe prestarsi a Roma, qui nella capitale del cattolicesimo, qui sotto gli occhi del Vicario di Gesù Cristo… si deve giurare di sancire lo spoglio della Chiesa, i sacrilegi commessi, l'insegnamento anticattolico… » | |
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(G. Martina, Pio IX (1867-1878), p. 275)
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I pontificati di Pio X, di Benedetto XV e di Pio XI (che coprono i primi tre decenni del XX secolo) furono segnati da una fase di distensione e di graduale riavvicinamento. Infatti, in risposta alle affermazioni dei socialisti, i cattolici si allearono con i liberali moderati, guidati da Giovanni Giolitti, in molte elezioni amministrative. Segno di questi mutamenti è l'enciclica del 1904 Il fermo proposito. In vista delle elezioni politiche del novembre di quell'anno Pio X autorizzò per le prima volta i cattolici a prendervi parte [5]. Il pontefice, benché conservasse il non expedit, consentì tuttavia larghe eccezioni alla sua applicazione, che poi si moltiplicarono: vari cattolici così entrarono in Parlamento, anche se a titolo personale.
Nel 1913 si ebbe, con il patto Gentiloni, la vittoria del clerico-moderatismo, passato dal piano amministrativo a quello politico. I cattolici dettero voti ai candidati liberali che avevano aderito ad alcuni punti programmatici (libertà della scuola, opposizione al divorzio, ecc.); a loro volta i liberali promettevano l'appoggio a qualche candidato cattolico.
Nel 1919 papa Benedetto XV abrogò definitivamente ed ufficialmente il non expedit, già morto da tempo; e questo permise la nascita del Partito Popolare Italiano, vagheggiato già nel 1905 da don Luigi Sturzo come partito di ispirazione cattolica, ma aconfessionale, indipendente dalla gerarchia nelle sue scelte politiche.
[modifica] Collegamenti esterni
[modifica] Bibliografia
- A.C. Jemolo. Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni. Torino, 1955
- G. Carocci. Storia d'Italia dall'Unità ad oggi. Milano, 1975
- G. Martina, Pio IX (1851-1866), Roma 1985
- G. Martina, Pio IX (1867-1878), Roma 1990
- C. Marongiu Buonaiuti, Non expedit. Storia di una politica (1866-1919), Milano 1971.
- M. F. Mellano, Cattolici e voto politico in Italia, Casale Monferrato 1982.
- F. Tamburini, Il non expedit negli atti della Penitenzieria apostolica, in Rivista di Storia della Chiesa in Italia 41 (1987) pp. 128-151.
- A. Monticone, Benedetto XV e il non expedit, in A.D'Angelo, P. Trionfini, R. Violi, Democrazia e coscienza religiosa nella storia del novecento. Studi in onore di Francesco Malgeri, Ave, Roma 2010, pp.13-38.
- S. Marotta, Il non expedit, in "Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato (1861-2011)", a cura di A. Melloni, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2011, vol. 1, pp. 215-235.
[modifica] Note
- ^ «Né eletti né elettori», articolo apparso il 7 gennaio 1861.
- ^ G. Martina, Pio IX (1851-1866), Roma 1985, pp. 105-106 e G. Martina, Pio IX (1867-1878), Roma 1990, pp. 273-277. Già prima del 1868 la Sacra Penitenzieria, in termini ufficiosi, aveva risposto negativamente ad alcune istanze che chiedevano delucidazioni circa il comportamento dei cattolici nelle elezioni, nel giugno e settembre 1864 e nel febbraio e marzo 1865. Fa eccezione l'intervento del 1º dicembre 1866, con il quale il dicastero romano affermava che un deputato cattolico poteva accettare l'incarico parlamentare “a condizione di dichiarare pubblicamente la sua intenzione di non approvare mai leggi contrarie alla Chiesa” (Martina, Pio IX (1851-1866), p. 106). Questa dichiarazione fu interpretata in modi diversi e suscitò ulteriore dibattito e divergenze, cosa che provocò l'intervento ufficiale del gennaio 1868.
- ^ Cfr. G. Martina, Pio IX (1867-1878), Roma 1990, p. 274
- ^ Cfr. G. Martina, Pio IX (1867-1878), Roma 1990, p. 275
- ^ Fu a seguito infatti di un'udienza accordata all'avv. Paolo Bonomi di Bergamo. Cfr. G. Spadolini, "Giolitti e i cattolici", Firenze 1960, pag. 68
[modifica] Voci correlate
- Potere temporale
- Questione romana
- Legge delle Guarentigie
- Rapporti Stato-Chiesa
- Luigi Sturzo
- Partito Popolare Italiano (1919-1926)
- Locuzioni latine
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