Legge
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La legge (dal latino lex, atto normativo) è un concetto che si lega a vari campi scientifici e tecnici.
Indice |
[modifica] Definizioni
- Nel diritto, la legge è un atto normativo, vale a dire un atto giuridico che costituisce fonte del diritto, di norme giuridiche primarie, che pongono principi o individuano regole comportamentali di cui si impone l'osservanza nei territori o nelle aggregazioni sociali (nazionali, politiche o comunque di più individui) cui è destinata.
- Nella matematica e nella logica matematica, una legge è un'affermazione provata a partire da un insieme di ipotesi di partenza, ed ha valore assoluto nell'ambito di validità delle dette ipotesi. Più correttamente le "leggi" vengono chiamate teoremi.
- Nella fisica, nella chimica e in altre scienze per le quali è possibile applicare metodi sperimentali rigorosi (quali ripetizione della misura, inequivoca identificazione delle condizioni al contorno) la legge è una relazione di tipo matematico che lega due o più grandezze misurabili; può essere il risultato di un modello teorico supportato da dati sperimentali, oppure una pura formalizzazione di regolarità osservate sperimentalmente che acquista valore predittivo per eventi simili, entro limiti ben definiti.
| Per approfondire, vedi la voce Legge fisica. |
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- In probabilità però per legge di una variabile aleatoria si intende una particolare funzione che ne descrive il comportamento.
- In altre scienze, come (per esempio, ma non solo) nell'economia, nelle scienze sociali, biologiche e mediche, la legge è più spesso un concetto assertivo generalmente descrittivo di talune regolarità riscontrabili nel mondo reale, per lo più empiricamente desunte da rilevazione sperimentale o storica, e che viene ad assumere un valore predittivo.
In ambito giuridico o sperimentale, la legge è dunque una formula che abbia raggiunto la necessaria efficacia espressiva per registrare e/o prevedere andamenti e/o comportamenti, secondo una sintesi effettuata ex ante nel caso della legge giuridica (poiché la legge precede la sua successiva osservanza), o ex post nel caso della legge empirica (poiché la legge segue la rilevazione sperimentale di una regolarità). Le leggi puramente matematiche, d'altra parte, hanno una validità assoluta e atemporale che mal si riconduce alla precedente definizione.
[modifica] Distinzione per modo di produzione
- La legge giuridica è "autoritativa", poiché emanata da un soggetto in genere validamente legittimato a farlo (elemento che vale anche, per esempio, per un dittatore, che ha una legittimazione di fatto).
- La legge matematica è altrettanto (se non in maggior misura) "autoritativa", in quanto derivata in modo non confutabile dalle ipotesi (per es. la legge di Pitagora ha validità assoluta, seppur ristretta all'ambito della geometria euclidea).
- La legge sperimentale può invece essere "ricettiva", quando formulata in base a dati empirici dai quali si riceve una indicazione di aspettativa per casi futuri, che si fonda sulla verificata uniforme ripetibilità di eventi attesi.
Per le leggi scientifiche è però frequente il caso di teorie che vengono derivate da necessità logiche o "estetiche", e sono solo lontanamente derivate dall'osservazione di dati sperimentali, e le cui capacità predittive si estendono ben oltre la casistica dalla quale sono state derivate - basti pensare alla Relatività generale.
[modifica] Distinzione per gli effetti
- La legge giuridica è "sanzionatoria", prevedendo la produzione di conseguenze nel caso della realizzazione della fattispecie concreta (da intendersi anche, e forse più frequentemete, a contrario, per il caso di mancata osservanza della prescrizione), secondo uno schema "precetto-sanzione": se accade "A" (precetto), si produce "B" (sanzione).
- La legge sperimentale è "predittiva", prevedendo il verificarsi di eventi futuri conformi agli eventi passati, entro i limiti di validità della legge stessa. In diversi ambiti può essere o meno accettabile il verificarsi di eccezioni, che possono quindi rimanere semplicemente classificati come tali, o richiedere una revisione dei limiti di applicabilità della legge ed eventualmente la formulazione di una legge più generale che riesca a includerli.
- La legge matematica è "assoluta", e il suo unico effetto è di costituire la base di ulteriori teoremi. La violazione di una legge matematica semplicemente non è contemplata: l'identificazione di un caso in cui la legge non si applica implica che la legge non è stata dimostrata correttamente (e quindi la legge "non esiste"), o che certe ipotesi alla sua base non sono state identificate ed esplicitate (per esempio, il teorema di Pitagora si applica solamente alla geometria euclidea, ipotesi implicita che è stata identificata solo con la scoperta della geometria non euclidea).
[modifica] La legge giuridica
La legge in senso giuridico è l'atto normativo con il quale si intende regolare il comportamento futuro di persone, tipicamente riunite in una società o comunque in un raggruppamento di variabile natura e ragione, di modo da orientarne la condotta specifica secondo il volere dell'ente normatore, al verificarsi di determinate fattispecie.
Ciò non si limita al caso più noto, che è quello della "legge dello stato", ma vale anche per qualsiasi campo dell'attività umana nel quale uno o più persone abbiano inteso dotare sé stesse e/o le altre persone di regole certe. Un regolamento sportivo, per esempio, così come lo statuto di un'associazione culturale, valgono come legge per tutti coloro che vi abbiano parte. L'appartenenza al gruppo sociale cui la legge si rivolge può essere volontaria o forzosa (il termine etimologicamente più corretto sarebbe "coscrittiva", sebbene equivocabile) e può quindi essere o meno la conseguenza anche indiretta di una scelta dell'individuo (per esempio, l'atto dell'iscriversi a un club comporta la generale preventiva accettazione delle regole comportamentali considerate legge fra gli iscritti, anche se in futuro dovessero articolarsi in impreviste norme di dettaglio delle quali taluna non sia poi condivisa).
Il complesso delle leggi, e dunque l'organizzazione sistematica (cioè "di sistema") dell'ambito territoriale o sociale o politico di riferimento, costituisce l'ordinamento giuridico o diritto positivo.
[modifica] La legge come fonte del diritto
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Nell'ordinamento giuridico italiano, la legge è una delle fonti di diritto, cioè uno degli elementi dai quali deriva la configurabilità della liceità del comportamento dei singoli: si rimanda al concetto di Legge ordinaria.
[modifica] Diritto Italiano
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| Per approfondire, vedi la voce Legge di Dio. |
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[modifica] Scienza e Filosofia della scienza
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[modifica] Collegamenti esterni
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- Indice delle leggi dalla XIII legislatura (dal 9 maggio 1996)
- "Legislazione aggiornata e coordinata" su AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - ISSN 1974-9562 [1]
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