Imposta sul reddito delle persone fisiche
from Wikipedia
To modify this page click on modify button.
L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta italiana diretta, personale, progressiva e generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato italiano. Col d.P.R. n. 917/1986 si è racchiusa la disciplina IRPEF in un unico testo che ha sostituito i Decreti presidenziali nn. 597, 598 e 599 del 1973.
Indice |
[modifica] Presupposto e caratteristiche dell'imposta
Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi. È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero.
[modifica] Soggetti passivi
I soggetti passivi dell'IRPEF (art. 2, D.P.R. 917/1986) sono:
- Le persone residenti sul territorio italiano (per tutti i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all'estero).
- Le persone non residenti sul territorio italiano (per i soli redditi prodotti nel territorio italiano).
- I soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e, con innovazione recente, le società di capitali i cui soci - ricorrendone le condizioni - hanno adottato la cosiddetta "tassazione per trasparenza", in tutto simile a quella delle società di persone. In questo caso è la società che deve consegnare la dichiarazione dei redditi, ma sono tenuti a pagare l'imposta i soci stessi e non la società, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa.
A decorrere dal 1º gennaio 1999, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe dei residenti ed emigrati in Stati a regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali) (Art. 10, L. 448/1998).
In particolare va provato che il soggetto emigrato:
- risieda fiscalmente nel paese nella cui anagrafica risulta iscritto e non in Italia (es. contratto di erogazione di acqua, luce, gas, ecc. pagati nel Paese straniero);
- vi svolga effettivamente la propria attività (es. contratto di lavoro);
- abbia trasferito nel Paese a regime fiscale privilegiato anche i propri interessi familiari e sociali oltre a quelli economici (es. iscrizione nelle liste elettorali).
[modifica] Soggetti residenti
È considerato residente il soggetto iscritto all'anagrafe italiana per la maggior parte dell'anno. Per "maggior parte dell'anno" si intende un periodo di almeno 183 giorni in un anno, anche se non continuativo (184 per anni bisestili). È altresì considerato residente chi ha per la maggior parte dell'anno in Italia il domicilio o la residenza, anche se non iscritto all'anagrafe. Va precisato (C.M. 201/1996) che nel computo dei 183 giorni, per i lavoratori dipendenti, vanno considerate le frazioni di giorno, giorni di festivi e non lavorativi in cui è stata svolta l'attività lavorativa, giorno di arrivo e partenza e i giorni di malattia. Il reddito prodotto in Italia da parte di soggetti non residenti non comporta l'esclusione dall'assoggettamento ad imposta. Il trasferimento all'estero di un soggetto che però mantiene l'abitazione in Italia, e quindi l'assenza più o meno lunga.
[modifica] Base imponibile
L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato, per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (Art. 10, D.P.R. 917/1986), nonché delle deduzioni spettanti (Artt. 11 e 12, D.P.R. 917/1986), e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (Art. 3, c. 1, D.P.R. 917/1986). Sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, tassativamente elencati dall'art. 17 (ex art. 16) del D.P.R. 917/1986, a meno che il contribuente non abbia optato per la tassazione ordinaria (Art. 3, c. 2, D.P.R. 917/1986).
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
- i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (Art. 3, c. 3, lettera a), D.P.R. 917/1986);
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli (Art. 3, c. 3, lettera b), D.P.R. 917/1986);
- gli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi consentiti dalla legge (Art. 3, c. 3, lettera d), D.P.R. 917/1986);
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544 (Art. 3, c. 3, lettera d-bis), D.P.R. 917/1986).
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (Art. 3, c. 3, lettera d-ter), D.P.R. 917/1986).
Il reddito complessivo (Art. 8, D.P.R. 917/1986) deriva dalla somma dei singoli redditi che appartengono ad una delle seguenti categorie (Art. 6, D.P.R. 917/1986):
- Redditi di lavoro dipendente (Artt. 49 - 52, D.P.R. 917/1986);
- Redditi di lavoro autonomo (Artt. 53 - 54, D.P.R. 917/1986);
- Redditi fondiari (Artt. 25 - 43., D.P.R. 917/1986);
- Redditi di capitale (Artt. 44 - 48, D.P.R. 917/1986);
- Redditi di impresa (Artt. 55 - 66, D.P.R. 917/1986);
- Redditi diversi (Artt. 67 - 71, D.P.R. 917/1986).
[modifica] Storia
[modifica] Istituzione
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e conteneva 32 aliquote (dal 10% fino al 72%) per gli scaglioni di reddito dai 2 fino ai 500 milioni di lire.
[modifica] No tax area
La no tax area (deduzioni da lavoro e pensione) è un meccanismo che esclude una parte del reddito dalla tassazione. La parte di reddito non è soggetta a tassazione ed è inversamente proporzionale al reddito percepito fino ad annullarsi dopo un certo limite.
Tale meccanismo è stato trasformato in equivalenti detrazioni d'imposta con la Finanziaria 2007.
Di seguito si riporta il meccanismo previgente.
La no tax area si divide in due parti:
- una fissa determinata ora in 3.000 euro e spetta a tutti i contribuenti;
- una parte variabile (in base ai giorni lavorati) di 4.500 euro che spetta ai lavoratori dipendenti; Per i pensionati la parte variabile è ridotta a 4.000 euro.
Per i redditi di lavoro autonomo la parte variabile è sostituita da un importo da 1.500 euro da non ragguagliare ad anno.
Per applicare l'Irpef si deve procedere nel modo seguente:
- Si prende a base lo stipendio mensile lordo (al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali) e si moltiplica per le mensilità percepite. In tal modo si determina il reddito complessivo annuo presunto.
- Per i redditi di lavoro dipendente spetta una deduzione (che varia da zero euro a 7.500 euro secondo l’importo del reddito complessivo) che va sottratta al reddito complessivo per determinare il reddito imponibile e si calcola come segue:
Coefficiente di deduzione (con quattro decimali) è = (33.500 – reddito complessivo)/26.000
Il coefficiente è formato da un numero da 0 a 1 e devono essere considerati quattro decimali.
Se il coefficiente è maggiore o uguale a 1, la deduzione di 7.500 euro spetta per intero.
Se il coeffieciente è minore o uguale a 0, la no tax area non spetta.
Moltiplicando 7.500 per il coefficiente di deduzione si ottiene la deduzione spettante
In pratica, per redditi complessivi superiori a 33.500 euro non spetta alcuna deduzione; per redditi complessivi fino a 7.500 euro la deduzione azzera il reddito imponibile).
[modifica] Note
[modifica] Voci correlate
[modifica] Altri progetti
Wikizionario contiene il lemma di dizionario «IRPEF»
[modifica] Collegamenti esterni
- Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della GNU Free Documentation License.
- Documento originale
- Politica sulla privacy
- Informazioni su Wikipedia
- Avvertenze
Gli iscritti e contribuenti 2012
| FRANCESCA T. MILANO | 200 euro |
| EUFEMIA T. MUGGIO' | 200 euro |
| AMBROGIO S. CASSINA DE' PECCHI | 200 euro |
| PIER PAOLO S. FROSINONE | 200 euro |
| DAVIDE R. MILANO | 200 euro |
| LORENA P. MONZA | 200 euro |
| DAVIDE L. MANTOVA | 200 euro |
| PAOLO G. ROMA | 200 euro |
| MARTA G. ROMA | 200 euro |
| ANNA MARIA D. ROMA | 200 euro |
| Total SUM | 397.572 euro |
Iscrizioni e contributi 2012
Gruppi radicali nel mondo
radioradicale.it
2012-05-25 10:49:31 Lo Spread dei diritti. Quale governance democratica in Italia e in Europa? 










