UE. OGGI E DOMANI SI DECIDE A BRUXELLES


Governi d’Europa, dite no a quella Direttiva Aggira il divieto di brevettabilità dei software

La questione della brevettabilità dei programmi per elaboratore presenta delicati profili di compatibilità rispetto al sistema di concorrenza. E ora, con la recente Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di Direttiva in materia, la sorte della libertà d'iniziativa economica e di ricerca in questo importantissimo settore è affidata alle determinazioni, e dunque alle responsabilità, dei governi degli Stati membri, chiamati a esprimersi oggi a Bruxelles sulla linea di compromesso che limita, ma non esclude, la brevettabilità delle «invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici».

In modo positivo, il testo della Risoluzione adottata accoglie una serie di emendamenti che contribuiscono a precisare in senso restrittivo la brevettabilità, riaffermando il criterio secondo cui deve essere esclusa ogni forma di monopolio, per quanto temporaneo, sui programmi per elaboratore "in quanto tali", cioè sulle (pretese) invenzioni che sia l'ordinamento europeo, sia quello degli Stati membri, in linea di principio sottraggono all'esclusiva brevettuale.
Tuttavia, la proposta di Direttiva in materia, per quanto significativamente emendata, si segnala per un "vizio di origine" che merita urgente attenzione e riconsiderazione: questo vizio è rappresentato dall'idea – e temibilmente dalla pratica – di poter aggirare il divieto della brevettabilità dei programmi per elaboratore mediante una somma di "interpretazioni" che in realtà non interpretano affatto, ma sviliscono e addirittura svuotano, il contenuto precettivo di quel divieto.

Anche la Relazione sulla proposta di Direttiva (il cosiddetto rapporto McCarthy), nella dichiarata e probabilmente genuina intenzione di impedire l'aggiramento del divieto di brevettabilità dei programmi per elaboratore "in quanto tali", rischiava in realtà di legittimare la sorta di deriva iperprotezionista che assegna al brevetto, e cioè al monopolio, il carattere di "regola" anziché quello di "eccezione" al sistema di libera concorrenza: perfino, e appunto, intaccando il principio di diritto positivo secondo cui il programma per elaboratore non può, di per sé, costituire oggetto di monopolio brevettuale.

Ciò che bisogna capire (ed è su questo fronte che si richiama l'attenzione e, ripetiamo, la responsabilità, ora, dei governi degli Stati membri) è che la non-brevettabilità dei programmi per elaboratore "in quanto tali" non costituisce una formula stereotipata, senza valore sistematico: al contrario, rappresenta – e deve ancora rappresentare – un principio fondamentale dell'ordinamento europeo della concorrenza e della proprietà industriale.

E concretamente: non si tratta, come poco felicemente osservava il rapporto McCarthy, di vietare la brevettabilità del programma per elaboratore "in quanto tale" siccome esso riceve già un'altra protezione (per esempio a norma della disciplina sul diritto d'autore).
Si tratta, piuttosto, di riaffermare il principio di non-brevettabilità, e di impedire che sia indebitamente aggirato, proprio perché il programma per elaboratore "in quanto tale" non costituisce e non può costituire "per definizione" un'invenzione brevettabile.

Anche in questo settore si assiste dunque, in primo luogo, a una questione di legalità: la non-brevettabilità delle "idee" o, per stare al nostro caso, dei puri metodi di calcolo ed elaborazione elettronica, non rappresenta un manifesto di sbrigliato libertarismo, connotato ideologicamente. Rappresenta una scelta di politica legislativa e ordinamentale (fortunatamente) acquisita ma (pericolosamente) insidiata. Non è insomma una peregrina idea di grossolana liberalizzazione a opporsi alla deriva iperprotezionista: è il diritto positivo della concorrenza, è il sistema della proprietà industriale.

Una battaglia tesa all'esclusione di ogni forma di tutela brevettuale alle invenzioni "attuate per mezzo di elaboratori elettronici" si presenterebbe ormai come una battaglia di retroguardia. Ma peggio sarebbe lasciar correre un'evoluzione (o involuzione) normativa di segno opposto, con la creazione di un sistema "di fatto" che grazie al sigillo europeo consentirebbe, nella pratica, di brevettare ciò che in teoria non si potrebbe