Home ›
Interrogazione parlamentare di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione e risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione
Tweet
Interrogazioni parlamentari
INTERROGAZIONE SCRITTA P-0262/00
di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione
(2 febbraio 2000)
Oggetto: OLAF
Può indicare la Commissione quali sono i criteri preposti all'assunzione del personale dell'OLAF e quali sono le garanzie richieste quanto alla loro indipendenza e alle loro qualità morali e professionali?
Nel caso in cui le accuse portate da informatori interni si rivelassero diffamatorie, la Commissione può indicare quali azioni intraprenderebbe nei confronti di queste persone, nonché le misure riparatrici nei confronti delle persone diffamate? Inoltre, secondo la Commissione, in presenza di un'accusa è il funzionario accusato a dover predisporre la propria difesa oppure è la Commissione stessa a prendere tutte le misure necessarie alla difesa della persona diffamata e all'attivazione dei procedimenti dovuti nei confronti dell'autore della diffamazione?
Può infine la Commissione dare il suo parere quanto alla compatibilità tra l'appartenenza all'organigramma dell'OLAF e la candidatura ad un organo sindacale?
P-0262/00
Risposta data dal sig. Kinnock
in nome della Commissione
(15 marzo 2000)
L'articolo 6 della decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(1), prevede che nei confronti del personale dell'ufficio il direttore dell'Ufficio esercita i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità all'autorità competente per concludere i contratti di assunzione. Il direttore dell'OLAF è pertanto responsabile delle assunzioni del personale dell'Ufficio.
Lo statuto del personale ed il regime applicabile agli altri agenti si applicano ai funzionari dell'OLAF, i quali debbono quindi adempiere gli obblighi imposti loro da tale regolamentazione; ciò comporta, segnatamente, che i funzionari delle Comunità sono tenuti a svolgere le loro mansioni e a comportarsi in maniera da servire esclusivamente gli interessi delle Comunità.
I criteri per l'assunzione del personale, definiti all'articolo 28 dello statuto, all'articolo 12, paragrafo 2 e all'articolo 55 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, fissano i requisiti che i funzionari e gli altri agenti debbono possedere per essere assunti. L'articolo 27 dello statuto prevede inoltre che le assunzioni debbano assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. In questo contesto spetta all'Ufficio riflettere sulla maniera di garantire l'assunzione dei candidati che presentino i profili migliori, tenendo conto della specificità dei compiti che sono chiamati a svolgere.
L'articolo 24 dello statuto impone alle Comunità l'obbligo di assistere i funzionari, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario sia oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. Il medesimo articolo prevede inoltre il risarcimento del funzionario dei danni subiti in tali casi, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile. L'assistenza prevista dall'articolo 24 può assumere varie forme e spetta all'istituzione interessata scegliere le misure o gli strumenti del caso, una volta che siano stati appurati i fatti. Tali strumenti o misure debbono essere commisurati ai fatti.
Qualora esistano prove di inadempimenti degli obblighi imposti dallo statuto da parte di un funzionario o di un agente, è possibile ricorrere a misure disciplinari.
L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)1 e l'articolo 14 del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 19991 prevedono che sino alla modifica dello statuto, ogni funzionario e altro agente delle Comunità possa presentare al direttore dell'Ufficio, secondo le modalità di cui all'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto, un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall'Ufficio nell'ambito di un'indagine interna.
Ai sensi dell'articolo 24 bis dello statuto, i funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei. Tale articolo si applica anche agli altri agenti coperti dallo statuto. Dal momento che le norme statutarie sono valide anche per il personale dell'OLAF, detto personale usufruisce anche degli stessi diritti di cui godono tutti gli altri funzionari ed agenti delle Comunità.
Iscritti e contribuenti 2013
| Giuseppe R. Roma | 590 € |
| Salvatore P. Capistrello | 200 € |
| Giancarlo B. Torino | 30 € |
| Marco B. Merano | 20 € |
| Davide B. Prato | 50 € |
| Giuseppe P. Grottammare | 50 € |
| Maurizio T. Roma | 1.000 € |
| Rosa A. Firenze | 590 € |
| Giuliano G. Sondrio | 590 € |
| Sergio Pasquale R. Cremona | 500 € |
| Totale | 326.746 € |











