Interrogazione parlamentare di Maurizio Turco (TDI) al Consiglio e risposta




Interrogazioni parlamentari
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3798/00
di Maurizio Turco (TDI) al Consiglio
(7 dicembre 2000)

Oggetto: Limitazioni della tutela della privacy e intercettazioni legali


Le direttive sulla tutela della privacy 95/46/CE(1) (art. 13) e sul trattamento dei dati personali 97/66/CE(2) (art. 14), e la proposta di direttiva COM(2000) 385 (art. 15) permettono agli Stati membri di adottare restrizioni al principio generale del rispetto della privacy quando tali misure sono necessaire per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazioni o di comunicazione elettronica.

Il Working Party istituito dalla direttiva 95/46/CE ha elaborato la raccomandazione 2/99 in merito al rispetto della privacy nel contesto delle intercettazioni delle telecomunicazioni, nella quale si specificano i requisiti che le leggi nazionali devono rispettare perché le intercettazioni compiute da organi statali siano conformi al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ed all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Ciò considerato, può la Commissione far sapere:

- come intende dare seguito alla raccomandazione 2/99 del Working Party;
- se ha verificato la conformità delle leggi nazionali sulle intercettazioni legali ai requisiti specificati in tale raccomandazione;
- se ritiene che nel quadro della revisione della direttiva 95/46/CE si possano inserire tali requisiti;
- se non reputa che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali che incombe all'Unione in virtù degli articoli 6 e 7 TUE implichi un maggiore impegno delle istituzioni europee per regolamentare le intercettazioni legali nell'Unione attraverso, ad esempio, l'eliminazione o la maggiore specificazione delle deroghe che vengono concesse agli Stati membri in materia di intercettazioni legali?

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

Risposta comune alle interrogazioni scritte
E-3798/00 e E-3802/00
(8 marzo 2001)


La direttiva 97/66/CE è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 15 dicembre 1997, previa riunione del Comitato di conciliazione. La disposizione cui fa riferimento l'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare non figurava nella posizione comune adottata in precedenza dal Consiglio il 12 settembre 1996.

La suddetta disposizione costituisce uno degli elementi del compromesso raggiunto sul problema della riservatezza delle comunicazioni, che era uno dei quesiti sottoposti al Comitato di conciliazione. Per rendere compatibili uno degli emendamenti del Parlamento europeo, che il Consiglio era disposto ad accettare, con il testo restante della direttiva, è apparso necessario aggiungere un riferimento esplicito alle registrazioni legalmente autorizzate da taluni Stati membri, nel quadro di prassi commerciali limitate, allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una comunicazione commerciale (articolo 5, paragrafo 2). Nell'ambito del compromesso su tale punto, si è dovuto pertanto prevedere un termine supplementare per consentire a taluni Stati membri di tener conto della suddetta possibilità nella propria legislazione nazionale.

Gli altri quesiti dell'Onorevole Parlamentare rientrano nel settore dell'esercizio di competenze attribuite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea e segnatamente l'articolo 211.