Interrogazione parlamentare di Maurizio Turco (NI) alla Commissione e risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione



Interrogazioni parlamentari
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1913/02
di Maurizio Turco (NI) alla Commissione
(2 luglio 2002)

Oggetto: Euro - Compatibilità tra la legislazione dello Stato della Città del Vaticano (SCV) e il diritto comunitario


Premesso che la "Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano, e per esso la Santa Sede"(1), autorizza lo Stato della Città del Vaticano (SCV) ad emettere euro e a titolo di detta Convenzione

a) lo "Stato della Città del Vaticano" è rappresentato dalla "Santa Sede" in virtù dell'articolo 3 del "trattato del Laterano";
b) il considerando 1 si richiama ai "principi stabiliti negli accordi esistenti tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana e in particolare nel trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e sue modificazioni";
c) che l'articolo 10 recita: "Agli enti finanziari aventi sede nella Città del Vaticano può essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d'Italia con il consenso della Banca Centrale Europea".

Premesso che l'articolo 11 del trattato del Laterano assicura agli enti centrali della Chiesa cattolica - e quindi anche alla Banca centrale (IOR, Istituto Opere di Religione) - l'esenzione da "ogni ingerenza da parte dello Stato italiano",

può la Commissione far sapere quanto segue:

- Quali sono gli enti finanziari aventi sede nella Città del Vaticano, a quali di questi e a quali condizioni è stato concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area euro?
- Ritiene che l'articolo 11 del trattato del Laterano sia compatibile con il diritto comunitario?
- La Repubblica italiana ha le capacità e le possibilità giuridiche di controllare le attività dello IOR?

(1) GU C 299 del 25.10.2001, pag. 1.


E-1913/02IT
Risposta del sig. Solbes Mira
a nome della Commissione
(17 settembre 2002)


Nessuna banca ubicata in Vaticano ha accesso diretto a Target. Solo l'Istituto di Opere di Religione è un partecipante indiretto(1) e dispone di due accessi, l'uno tramite una grande banca tedesca, l'altro tramite una grande banca italiana, a loro volta collegate al sistema.

Dato che ai controlli imposti dalle autorità bancarie sono soggetti solo gli enti finanziari che dispongono di un accesso diretto, il problema della compatibilità tra il diritto comunitario e l'articolo 11 del trattato del Laterano non si pone.

(1) È partecipante indiretto un istituto bancario che non dispone di un proprio conto in un sistema nazionale di regolamento lordo in tempo reale (RLTR), che è però riconosciuto da un sistema RLTR nazionale e soggetto alle sue norme, e cui è possibile accedere direttamente all'interno di Target. Tutte le operazioni di un partecipante indiretto vengono regolate sul conto di un partecipante che ha accettato di rappresentare il partecipante indiretto.