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Interrogazione parlamentare di Maurizio Turco (NI) alla Commissione e risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione
Interrogazioni parlamentari
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2426/03
di Maurizio Turco (NI) alla Commissione
(10 luglio 2003)
Oggetto: Armonizzazione della tassazione sui guadagni dei risparmi dei cittadini dell'Unione non residenti e abolizione del segreto bancario
Premesso che
- il 19/20 giugno 2000 al vertice di Feira, i ministri delle finanze dell'UE, per armonizzare a livello comunitario la tassazione sui guadagni dei risparmi dei cittadini dell'Unione non residenti, concordarono che dal 2011 sarebbe dovuto scattare lo scambio automatico di informazioni per tutti i paesi dell'Unione;
- il 21 gennaio 2003 i ministri delle finanze dell'UE hanno siglato un accordo politico, che è soggetto all'accettazione di misure equivalenti da parte di altri paesi terzi, e prevede che:
a- dal primo gennaio del 2004 dodici Stati membri avviino lo scambio automatico di informazioni;
b- Lussemburgo, Austria e Belgio avvieranno lo scambio automatico di informazioni "se e quando" il Consiglio, con un voto unanime, concorderà sul fatto che Svizzera, Usa, Liechtenstein, Andorra, San Marino e Monaco accetteranno lo scambio di informazioni sulla base dei parametri Ocse del 2002, che definisce i reati penali e civili nei campi fiscale e della frode;
- il 3 giugno 2003 i ministri delle finanze dell'UE hanno approvato una soluzione negoziata con la Svizzera;
Potrebbe la Commissione far sapere
1. quali sono le ragioni per le quali tra i paesi terzi non figura lo Stato Città del Vaticano nonostante che:
a) la Banca centrale, l'Istituto Opere di Religione (IOR), non aderisca ad alcun organismo internazionale di controllo;
b) lo IOR partecipi indirettamente ai sistemi di pagamento dell'area euro - disponendo di due accessi tramite due grandi banche, una tedesca e una italiana, a loro volta collegate al sistema- così da sfuggire al controllo da parte delle autorità bancarie a cui sono sottoposti solo i partecipanti diretti;
c) non abbia una legislazione antiriciclaggio;
d) non abbia accettato lo scambio di informazioni sulla base dei parametri OCSE del 2002, che definisce i reati penali e civili nei campi fiscale e della frode;
e) sia stata coinvolta a più riprese in gravi operazioni finanziarie che non sono mai giunte ad un giudizio in considerazione del concordato con la Repubblica Italiana che garantisce la più assoluta impunità alle gerarchie cattoliche?
2. Quale sarà il regime in vigore nei territori d'oltremare, in particolare britannici e, a parte la Svizzera che ha sottoscritto una soluzione negoziata, quali sono allo stato attuale le posizioni di Usa, Liechtenstein, Andorra, San Marino e Monaco sullo scambio di informazioni sulla base dei parametri OCSE del 2002?
3. È in grado la Commissione di assicurare che, almeno fino al 2011, in Lussemburgo, Austria e Belgio resterà in vigore il segreto bancario, ed eventualmente a quali condizioni potrebbe restare in vigore anche successivamente?
E-2426/03IT
Risposta data dal sig. Bolkestein
in nome della Commissione
(5 settembre 2003)
1. Si richiama l’attenzione dell’onorevole Parlamentare sul fatto che il testo definitivo della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, quale adottato dal Consiglio il 3 giugno 2003, è stato pubblicato il 26 giugno 2003 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue comunitarie . Nell’esaminare tale testo l’onorevole Parlamentare troverà conferma del fatto che l’oggetto della direttiva è quello di consentire la tassazione dei pagamenti di interessi fatti a favore delle sole persone fisiche.
I Ministri delle Finanze degli Stati membri, per tutelare la competitività dei mercati finanziari europei, si erano accordati, a margine del Consiglio europeo di Feira del giugno 2000, su un elenco di paesi terzi e territori dipendenti o associati nel cui territorio sarebbe stato auspicabile che la Comunità potesse introdurre misure equivalenti, se non identiche, a quelle previste dalla direttiva ora adottata, in funzione dell’importanza effettiva o potenziale dei pagamenti di interessi a favore di persone fisiche.
Ove lo desiderasse, quindi, è solamente rivolgendosi al Consiglio che l’onorevole Parlamentare potrà farsi spiegare i motivi del mancato inserimento della Città del Vaticano nell’elenco dallo stesso stilato. La Commissione può solo osservare che il ruolo attuale del sistema finanziario del Vaticano nel pagamento di interessi a favore di persone fisiche non pare essere tale da mettere in pericolo la competitività dei mercati finanziari europei.
2. L’interrogazione presentata dall’onorevole Parlamentare fa riferimento alle conclusioni adottate dal Consiglio il 21 gennaio 2003. Nell’ultimo comma del punto 6 di dette conclusioni si dice chiaramente che “[i]l Consiglio reputa siano state ottenute garanzie sufficienti riguardo all'applicazione delle stesse misure che applicano le medesime procedure dei 12 Stati membri, o dell'Austria, del Belgio o del Lussemburgo, in tutti i pertinenti territori dipendenti o associati (le isole anglonormanne, l'isola di Man, e i territori dipendenti o associati dei Caraibi)”. Tali territori dovranno, perciò, o partecipare allo scambio automatico di informazioni con gli Stati membri, o applicare una ritenuta alla fonte (con ripartizione del gettito fiscale) alle stesse condizioni dell’Austria, del Belgio e del Lussemburgo. Nelle dichiarazioni che accompagnano l’adozione, il 3 giugno 2003, della direttiva, il Consiglio ha impegnato i Paesi Bassi ed il Regno Unito, nei limiti delle loro prerogative costituzionali, a fare in modo che tutti i territori dipendenti o associati di cui trattasi applichino tali misure a decorrere dal 1º gennaio 2005, data di attuazione della direttiva; nella stessa occasione il Consiglio ha anche precisato che resta fermo “che, se e quando Austria, Belgio e Lussemburgo attueranno lo scambio automatico di informazioni, anche i territori che applicano la ritenuta alla fonte attueranno lo scambio automatico di informazioni a decorrere dalla stessa data di tali Stati membri".
Benché tutti gli Stati dell’Unione siano anche membri dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Commissione non può rispondere in nome dell’OCSE alle domande dell’onorevole Parlamentare. La Commissione si limita ad osservare quanto segue:
– gli Stati Uniti, paese membro dell’OCSE, sono ferventi sostenitori dello scambio di informazioni fiscali come strumento per combattere la frode e l’evasione fiscali,
– San Marino ha assunto impegni nei confronti dell’OCSE già dal 4 aprile 2000 ("advance commitment letter"), grazie ai quali non è stato inserito nell’elenco dei territori fiscali non cooperanti stilato dall’OCSE,
– per converso, i principati di Andorra, del Liechtenstein e di Monaco sono ancora iscritti su tale elenco, che comprende anche le isole Marshall, la Liberia e Nauru.
3. L'articolo 10 del testo definitivo della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi fissa solo la data iniziale del periodo di transizione nel corso del quale il Belgio, il Lussemburgo e l’Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni sullo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali. Come risulta dal paragrafo 2 di questo stesso articolo, la durata di detto periodo transitorio non può essere preventivamente fissata, in quanto dipende dalla data in cui la Svizzera, il Liechtenstein, San Marino, Monaco e Andorra si impegneranno in materia di scambio di informazioni su richiesta nei confronti di tutti gli Stati membri secondo il modello messo a punto nell’aprile 2002 dall’OCSE (una conferma dello stesso impegno dovrà riguardare anche gli Stati Uniti).
Il testo definitivo della direttiva non fornisce quindi alcuna garanzia quanto alla durata del mantenimento delle restrizioni all’accesso all’informazione bancaria per scopi fiscali attualmente esistenti in Belgio, Lussemburgo ed Austria. L’ultimo periodo del paragrafo 3 del succitato articolo 10 prevede anche che ciascuno di questi tre Stati membri possa scegliere di rinunciare di sua iniziativa a tali restrizioni prima della fine del periodo transitorio e di partecipare pienamente al sistema di scambio automatico delle informazioni con tutti gli Stati membri, senza più essere tenuto ad applicare una ritenuta alla fonte.
Gli iscritti e contribuenti 2012
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