Interrogazione parlamentare di Maurizio Turco (NI) alla Commissione e risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione




Interrogazioni parlamentari
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2256/03
di Maurizio Turco (NI) alla Commissione
(27 giugno 2003)

Oggetto: Violazioni della libertà religiosa in Bielorussia nei confronti di fedeli evangelisti della Pentecoste


Premesso che

- nell'ambito della nuova ondata di restrizioni relative agli incontri religiosi in abitazioni private di evangelisti della Pentecoste in città e paesini della Bielorussia occidentale, Aleksandr Tolochko ha ricevuto una multa secondo l'articolo 193 del codice amministrativo che condanna le attività religiose che non sono state registrate;

- tra le persone multate a Baranovichi, nella regione Brest, ci sono due donne, di cui una invalida ed un pensionata; il vescovo Nikolai Kurkaev ha accusato la nuova legge sulla religione che è entrata in vigore lo scorso novembre;

- inoltre, il governo ha firmato un accordo con la chiesa ortodossa lo scorso 12 giugno che, secondo molte altre comunità religiose, ridurrà ulteriormente i loro diritti;

- per il vescovo Khomich le irruzioni della polizia in piena notte sono illegali, visto che le funzioni nel villaggio di Zheludok non sono ancora iniziate;

- il funzionario Sergei Kasperchuk ha erroneamente affermato che in ogni paese europeo i fedeli devono essere registrati per potersi incontrare (la Bielorussia è l'unico Stato europeo che lo richiede, a dispetto delle leggi internazionali sui diritti umani);

visti gli eccellenti rapporti di cooperazione tra l'Unione europea e la Bielorussia a livello economico e commerciale;

può la Commissione far sapere

- se è a conoscenza dei fatti esposti?

- Quali iniziative, nell'ambito dei rapporti di cooperazione, potrebbero costituire un serio ed efficace strumento per indurre la Bielorussia a rispettare la libertà religiosa?

E-2256/03IT
Risposta data dal sig. Patten
in nome della Commissione
(8 agosto 2003)


Nella risoluzione del Consiglio sulla Bielorussia del settembre 1997 è stato stabilito che la CE e i suoi Stati membri non avrebbero concluso né un accordo interinale, né un accordo di partenariato e cooperazione con la Bielorussia e che, fatta eccezione per i progetti umanitari o regionali o per quelli che sostengono direttamente il processo di democratizzazione, l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica degli Stati membri e della Comunità sarebbe stata interrotta.

Naturalmente, l'applicazione della legge sulla libertà di coscienza e sulle organizzazioni religiose in Bielorussia preoccupa la Commissione. L'Unione ha espresso i suoi timori in sede OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

La Commissione desidera ribadire la grande importanza attribuita al diritto alla libertà di religione, credo ed espressione. L'Unione ha sostenuto ripetutamente che il rispetto dei diritti umani e la democratizzazione devono essere parte integrante del dialogo politico con i paesi terzi. Per questo motivo, le questioni relative alla libertà di religione, uno dei diritti umani fondamentali, nonché ai diritti delle minoranze religiose vengono affrontate dall'UE nel quadro del dialogo politico bilaterale, e, se opportuno, attraverso iniziative e dichiarazioni pubbliche, oppure attraverso l'azione svolta nell'ambito della commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani o del terzo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La Commissione ribadisce il suo impegno a favore del rispetto della libertà di religione e dei diritti umani in Bielorusssia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, il Consiglio d'Europa, l'OSCE e le Nazioni Unite, e continuerà a sollevare la questione con la Bielorussia in ogni possibile sede.