Risoluzione
del Parlamento europeo sulle mutilazioni genitali femminili
(2001/2035(INI))
Il Parlamento
europeo,
- vista la proposta di risoluzione del 26 febbraio 2001 sulle mutilazioni
genitali femminili (B5-0686/2000/riv.), presentata dall'on. Maurizio
Turco ed altri e sottoscritta da 317 deputati del Parlamento europeo,
- visti gli articoli 2, 3 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, adottata nel 1948,
- visti gli articoli 2, 3 e 26 del Patto internazionale delle Nazioni
Unite relativo ai diritti civili e politici, adottato nel 1966,
- visti gli articoli 2, 3 e 12 del Patto internazionale delle Nazioni
Unite relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato nel
1966,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, adottata il 4 novembre 1950,
- visto in particolare l'articolo 5, lettera a) della Convenzione sull'eliminazione
di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW),
adottata nel 1979,
- visti gli articoli 2, paragrafo 1, 19, paragrafo 1, 24, paragrafo
3, 34 e 39 della Convenzione relativa ai diritti dei bambini, adottata
il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
- visti gli articoli 1, 2, lettera f), 5, 10, lettera c), 12 e 16 della
Raccomandazione n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione
di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata
nel 1992,
- vista la Dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, adottati
alla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del giugno 1993,
- vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, primo strumento
internazionale relativo ai diritti dell'uomo che riguarda esclusivamente
la violenza contro le donne, adottata nel dicembre 1993,
- viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite, Radhika
Coomaraswamy, sulla violenza contro le donne,
- visti la Dichiarazione e il Programma d'azione della Conferenza delle
Nazioni Unite su popolazione e sviluppo, adottati al Cairo il 13 settembre
1994,
- vista la Dichiarazione e il Programma d'azione della Conferenza mondiale
sulle donne, adottati a Pechino il 15 settembre 1995,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995 sulla Quarta conferenza
mondiale delle Nazioni Unite sulle donne: Lotta per l'uguaglianza, lo
sviluppo e la pace(1),
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2000 sui risultati della sessione
speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite "Donne 2000: uguaglianza
di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo (5-9 giugno 2000)" (2),
- visto l'accordo di associazione ACP-UE (Accordo di Cotonou), firmato
il 23 giugno 2000, e l'allegato Protocollo finanziario,
- vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla
piattaforma d'azione di Pechino (2000/2020(INI)) (3),
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 1997 sulla violazione dei diritti
delle donne(4),
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di
organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale
intransigenza nei confronti della violenza contro le donne(5),
- visto il Protocollo facoltativo relativo alla Convenzione sull'eliminazione
di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata
il 12 marzo 1999 dalla Commissione delle Nazioni unite per la condizione
femminile,
- vista la risoluzione del Consiglio d'Europa sulle mutilazioni genitali
femminili del 12 aprile 1999,
- vista la sua posizione del 16 aprile 1999 su una proposta modificata
di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma
d'azione comunitario (DAPHNE) (2000-2004) relativo a misure destinate
a prevenire la violenza verso i bambini, gli adolescenti e le donne
(COM(1999) 82 - C4-0099/1999 - 1998/0/92(COD))(6),
- vista la sua posizione del 15 novembre 2000 sul programma relativo
alla strategia quadro comunitaria in materia di parità tra uomini e
donne (2001-2005) (COM(2000) 335 - C5-0386/2000 - 2000/0143(CNS))(7),
- vista la sua decisione del 14 dicembre 2000 di includere le mutilazioni
genitali femminili nell'ambito dell'articolo B5-802 del bilancio 2001/
Programma DAPHNE(8),
- viste le raccomandazioni fatte dal gruppo di esperti sulle mutilazioni
genitali femminili a titolo del programma DAPHNE/mutilazioni genitali
femminili, nel novembre 1998(9),
- vista la relazione, adottata il 3 maggio 2001, dall'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa, sulle mutilazioni sessuali femminili(10),
- vista la proclamazione congiunta della Carta dei diritti fondamentali,
da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione,
in occasione del Consiglio europeo di Nizza l'8 dicembre 2000,
- viste le posizioni ripetutamente assunte dal Parlamento europeo nel
quadro dei diritti umani internazionali,
- visti gli articoli 6 e 7 del Trattato UE sul rispetto dei diritti
dell'uomo (principi generali) e gli articoli 12 e13 del trattato CE
(non discriminazione),
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i diritti della donna e le
pari opportunità e i pareri della commissione per le libertà e i diritti
dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione
per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0285/2001),
A. considerando che, secondo dati dell'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), 130 milioni di donne nel mondo hanno subito mutilazioni
genitali e che, ogni anno, 2 milioni di donne sono esposte a queste
pratiche,
B. considerando che, malgrado la difficoltà di ottenere stime precise
a causa della mancanza di dati ufficiali, secondo l'OMS, varie ONG e
diverse ricerche queste pratiche vengono compiute in almeno 25 paesi
africani ed in alcuni asiatici (Indonesia, Malaysia) e in Medio Oriente
(Yemen, Emirati Arabi Uniti, Egitto); tenendo conto che è stato constatato
che anche negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda
e in Europa (secondo alcune fonti, il numero di vittime è di quasi 60.0000,
mentre 20.000 sarebbero le donne in situazione di pericolo) vengono
effettuate mutilazioni genitali femminili nell'ambito di comunità di
emigranti di tali paesi,
C. considerando che in circa metà dei 25-30 paesi africani che praticano
tali mutilazioni vigono varie leggi che condannano integralmente o parzialmente
questa pratica, leggi che però non vengono applicate,
D. considerando che le mutilazioni genitali praticate sulle donne sono
di vario tipo e vanno dalla clitoridectomia (ablazione parziale o totale
della clitoride) all'escissione (ablazione del clitoride e delle piccole
labbra), che rappresentano circa l'85% delle mutilazioni genitali praticate
sulle donne, fino alla forma più estrema ovvero l'infibulazione (ablazione
totale del clitoride e delle piccole labbra nonché della superficie
interna delle grandi labbra e cucitura della vulva per lasciare soltanto
una stretta apertura vaginale),
E. considerando che le mutilazioni genitali femminili provocano danni
irreparabili per la salute delle donne e delle bambine che ne sono vittima
fino a provocare la morte; che l'utilizzazione di strumenti rudimentali
e la mancanza di precauzioni antisettiche hanno effetti secondari pregiudizievoli,
tanto che i rapporti sessuali e il parto possono essere dolorosi, gli
organi vengono irrimediabilmente danneggiati e possono verificarsi complicazioni
(emorragie, stato di choc, infezioni, trasmissione del virus dell'AIDS,
tetano, tumori benigni, nonché gravi complicazioni in caso di gravidanza
e parto),
F. considerando che qualsiasi mutilazione genitale femminile costituisce
un atto di violenza contro le donne equivalente alla violazione dei
suoi diritti fondamentali, in particolare il diritto all'integrità personale
e alla salute fisica e psicologica nonché ai suoi diritti sessuali e
riproduttivi e che tale violazione non può in nessun caso essere giustificata
dal rispetto di qualsivoglia tradizione culturale o da cerimonie di
iniziazione,
G. considerando che l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo
prevista e affermata da tutti i trattati internazionali a tale riguardo
e, in particolare, i diritti delle donne sono l'obiettivo degli attacchi
del relativismo culturale radicale che, nella sua forma più estrema,
considera la cultura come l'unica fonte di legittimazione morale; che,
pertanto, i diritti delle donne, delle giovani e delle bambine sono
minacciati non solo a nome di culture, di pratiche tradizionali o di
consuetudini ma anche dall'estremismo religioso, che per la maggior
parte accordano alle donne una posizione sociale e uno status inferiori
a quelli degli uomini,
H. considerando che le mutilazioni sessuali imposte alle bambine esigono
la condanna più categorica e costituiscono una violazione manifesta
della normativa internazionale e nazionale per la protezione dell'infanzia
e i suoi diritti,
I. considerando che le mutilazioni genitali femminili costituiscono
una violazione dei diritti delle donne e delle bambine sanciti da varie
Convenzioni internazionali, vietata in sede penale dagli Stati membri
e contraria ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea,
J. considerando che la violenza contro le donne deriva da strutture
sociali che sono fondate sulla disparità fra i sessi e su relazioni
squilibrate di potere, dominio e controllo nelle quali la pressione
sociale e familiare è alla fonte della violazione di un diritto fondamentale
quale il rispetto dell'integrità personale,
K. considerando che tali mutilazioni si sommano alle discriminazioni
di cui già sono vittime le donne e le bambine nelle comunità dove esse
vengono praticate,
L. sottolineando che il ruolo primario dell'istruzione e dell'informazione
consiste nella dissuasione dall'esercizio di questa pratica, riconoscendo
in particolare che è importante convincere le popolazioni che è possibile
rinunciare a determinate pratiche senza per questo rinunciare, nella
loro ottica, ad aspetti significativi della propria cultura,
M. considerando che l'articolo 2, lettera f) della Convenzione per l'eliminazione
di tutte le forme di discriminazione contro le donne esige che gli Stati
firmatari adottino le misure necessarie per modificare o abolire le
norme, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono discriminazioni
contro le donne,
N. considerando che ai sensi dell'articolo 5, lettera a) della Convenzione
delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
nei confronti delle donne, gli Stati firmatari adottano tutte le misure
necessarie per modificare gli schemi e i modelli di comportamento socioculturale
degli uomini e delle donne allo scopo di pervenire all'eliminazione
dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro tipo
che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno
o dell'altro sesso o di concezioni stereotipate sui ruoli maschile e
femminile,
O. considerando che la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna,
adottati nel giugno 1993, considerano per la prima volta che i diritti
fondamentali delle donne fanno inalienabilmente, integralmente e indissociabilmente
parte dei diritti universali della persona, e che ogni forma di violenza,
comprese quelle che sono conseguenza di pregiudizi culturali, è incompatibile
con la dignità e il valore della persona umana,
P. considerando che la Dichiarazione sull'eliminazione delle violenze
nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite nel dicembre 1993, offre per la prima volta un'interpretazione
ufficiale da parte dell'ONU della violenza imputabile all'appartenenza
al sesso femminile: ogni atto di violenza diretto contro il sesso femminile
avente o suscettibile di avere come risultato un pregiudizio o sofferenze
fisiche, sessuali o psicologiche per le donne, compresa la minaccia
di tali atti, la limitazione o la privazione arbitraria della libertà,
sia nella vita pubblica che nella vita privata,
Q. considerando che l'articolo 2 di tale dichiarazione afferma chiaramente
che la violenza nei confronti delle donne comprende, senza esserne limitata,
la violenza fisica, sessuale e psicologica esercitata in seno alla famiglia
e in particolare le mutilazioni genitali e altre pratiche tradizionali
che recano pregiudizio alle donne,
R. considerando che l'articolo 4 di tale dichiarazione prevede che gli
Stati sono tenuti a condannare la violenza nei confronti delle donne
e a non invocare consuetudini, tradizioni o considerazioni religiose
per sottrarsi all'obbligo di eliminarla,
S. considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione
relativa ai diritti dei bambini, adottata nel 1989, gli Stati firmatari
si impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati e a garantirli
a tutti i bambini che rientrano nella loro giurisdizione, senza alcuna
distinzione, indipendentemente dal sesso; che ai sensi dell'articolo
24, paragrafo 3, gli Stati firmatari adottano tutte le misure efficaci
e necessarie allo scopo di abolire le pratiche tradizionali che recano
pregiudizio alla salute dei bambini,
T. considerando che la Piattaforma d'azione della Conferenza internazionale
sulla popolazione e lo sviluppo, svoltasi al Cairo nel 1994, prevede
raccomandazioni agli Stati allo scopo di eliminare le mutilazioni genitali
femminili e proteggere le donne e le bambine da tali pratiche,
U. considerando che la Conferenza sul seguito dato alla Conferenza internazionale
del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo, e in particolare l'articolo
42 delle misure chiave per la ulteriore attuazione della sua piattaforma
d'azione, stabilisce che i governi promuovano e tutelino i diritti umani
delle bambine e delle giovani donne e che tali diritti comprendano anche
quelli economici e sociali nonché la libertà da coercizioni, discriminazioni
e violenze, comprese pratiche nocive e sfruttamento sessuale; che i
governi dovrebbero rivedere tutta la legislazione e modificare e revocare
gli aspetti che discriminano le bambine e le giovani donne,
V. considerando che la Dichiarazione e la Piattaforma di Pechino, adottate
nel 1995, rivolgono con fermezza raccomandazioni ai governi secondo
cui questi ultimi sono invitati a promulgare e ad applicare leggi che
sanzionino gli autori di pratiche e di atti di violenza nei confronti
delle donne, come le mutilazioni genitali, e a sostenere vigorosamente
gli sforzi effettuati dalle organizzazioni non governative e dalle organizzazioni
comunitarie allo scopo di sradicare tali pratiche,
W. considerando che la Piattaforma di Pechino invita gli Stati a prendere
tutte le misure necessarie, in particolare nel settore dell'istruzione,
per modificare i comportamenti sociali e culturali degli uomini e delle
donne ed eliminare i pregiudizi e le pratiche consuetudinarie nonché
ogni altra pratica basata sull'inferiorità o la superiorità di uno dei
due sessi e su concezioni stereotipate dei ruoli maschile e femminile,
X. considerando che l'Accordo di partenariato ACP-UE (Accordo di Cotonou)
è fondato su tali principi universali e contiene disposizioni contro
le mutilazioni genitali femminili (articolo 9 su elementi essenziali
dell'Accordo, ivi compreso il rispetto dei diritti dell'uomo, e articoli
25 e 31 rispettivamente sullo sviluppo sociale e sulle questioni di
genere),
Y. considerando che la relazione adottata il 3 maggio 2001 dall'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa chiede il divieto della pratica
delle mutilazioni sessuali femminili e che le considera come un trattamento
inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo; ricordando che la difesa delle culture e delle
tradizioni trova il proprio limite nel rispetto dei diritti fondamentali
e nella proibizione di pratiche che si avvicinano alla tortura,
Z. considerando che, nel quadro di una politica europea comune su immigrazione
e asilo, la Commissione e il Consiglio devono tenere conto del rischio
di mutilazione genitale femminile in caso di rifiuto di una domanda
d'asilo,
AA. considera che gli Stati membri dispongono ormai di un quadro giuridico
comunitario che permette loro di adottare una politica efficace di lotta
contro le discriminazioni e di applicare un regime comune in materia
di asilo nonché una nuova politica dell'immigrazione (articolo 13 e
titolo IV del trattato CE),
1. condanna fermamente le mutilazioni genitali femminili in quanto violazione
dei diritti umani fondamentali;
2. chiede che l'Unione europea e gli Stati membri collaborino all'armonizzazione
della legislazione esistente e, qualora essa non si dimostri adeguata,
all'elaborazione di una legislazione specifica in materia nel nome dei
diritti della persona, della sua integrità, della libertà di coscienza
e del diritto alla salute;
3. si oppone a qualunque medicalizzazione in materia, che non farebbe
altro che giustificare e far accettare la pratica delle mutilazioni
genitali femminili sul territorio dell'Unione;
4. conferma che la natura e gli esiti delle mutilazioni genitali femminili
costituiscono un grave problema per la società nel suo insieme; ciò
nonostante, e affinché i membri delle comunità o dei gruppi interessati
si convincano della necessità di sradicare tali pratiche, le misure
da adottarsi dovranno contare sulla partecipazione e la collaborazione
delle comunità interessate e adeguarsi alla realtà delle stesse;
5. afferma che le motivazioni date da numerose comunità per mantenere
pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne e delle bambine
non hanno basi scientifiche e neppure origini e giustificazioni religiose;
6. sollecita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a compiere
un'approfondita indagine per determinare la portata del fenomeno negli
Stati membri;
7. chiede che la Commissione elabori un'impostazione strategica integrale
allo scopo di eliminare la pratica delle mutilazioni genitali femminili
nell'Unione europea, la quale deve andare al di là della semplice denuncia
di questi atti e stabilire meccanismi giuridici e amministrativi, ma
anche preventivi, educativi e sociali, che permettano alle donne vittime
e in condizioni di esserlo di ottenere una vera protezione;
8. chiede che tale strategia integrale venga accompagnata da programmi
educativi nonché dall'organizzazione di campagne pubblicitarie nazionali
e internazionali;
9. chiede alla Commissione di avviare una campagna di sensibilizzazione
rivolta ai legislatori/parlamenti nei paesi interessati al fine di massimizzare
l'impatto della vigente legislazione o, in sua assenza, di assistere
nella formulazione e nell'adozione di tale legislazione;
10. chiede all'Unione europea e agli Stati membri di perseguire, condannare
e sanzionare la realizzazione di queste pratiche applicando una strategia
integrale che tenga conto della dimensione normativa, sanitaria, sociale
e di integrazione della popolazione immigrante;
11. in questo senso chiede agli Stati membri che:
- considerino qualsiasi mutilazione genitale femminile come reato indipendentemente
dal fatto che sia stato o meno concesso il consenso da parte della donna
interessata, che venga sanzionato chi aiuti, inciti, consigli o dia
sostegno a una persona affinché realizzi uno qualsiasi di questi atti
sul corpo di una donna, di una giovane o di una bambina,
- perseguano, processino e sanzionino penalmente qualsiasi residente
che abbia commesso il reato di mutilazione genitale femminile anche
qualora sia stato commesso al di fuori delle loro frontiere (extraterritorialità
del reato),
- approvino misure legislative che concedano ai giudici o ai pubblici
ministeri la possibilità di adottare misure cautelari e preventive qualora
vengano a conoscenza di casi di donne e di bambine che corrono il rischio
di essere mutilate,
- adottino misure amministrative relative ai presidi sanitari e alle
professioni mediche, ai centri d'istruzione e agli assistenti sociali
nonché codici di condotta, ordinanze e codici deontologici affinché
i professionisti della salute, gli operatori sociali, i maestri, gli
insegnanti e gli educatori denuncino i casi commessi di cui vengano
a conoscenza oppure i casi di rischio che necessitano protezione e,
inoltre, realizzino parallelamente un'opera di educazione e di informazione
delle famiglie, senza che si configuri una violazione del segreto professionale,
- dal punto di vista delle norme per la protezione dell'infanzia, la
minaccia o il rischio di subire una mutilazione genitale femminile venga
considerata una forma di abuso che può giustificare interventi dell'amministrazione
pubblica,
- attuino una strategia preventiva di azione sociale volta alla protezione
dei minori, senza stigmatizzare le comunità immigranti, tramite programmi
pubblici e servizi sociali volti tanto a prevenire tali pratiche (formazione,
istruzione e informazione delle comunità a rischio e dei diretti interessati)
quanto ad assistere le vittime che le hanno subite (sostegno psicologico
e sanitario ivi comprese, ove possibile, cure mediche riparatrici gratuite),
- diffondano un'informazione precisa e comprensibile per una popolazione
analfabeta, in particolare nei Consolati dei paesi europei in occasione
del rilascio dei visti; l'informazione sul motivo per cui viene applicato
il divieto legale deve essere comunicata anche all'arrivo nel paese
di accoglienza da parte dei servizi dell'immigrazione affinché le famiglie
comprendano che la proibizione dell'atto tradizionale non è assolutamente
concepito come un'aggressione culturale, ma costituisce una protezione
legale delle donne e delle bambine; le famiglie devono essere informate
delle conseguenze penali che possono comportare una pena detentiva qualora
venga constatata la mutilazione,
- elaborino orientamenti per gli operatori sanitari, gli insegnanti
e gli assistenti sociali allo scopo di informare e istruire i padri
e le madri, nel modo più rispettoso e con l'assistenza di interpreti
se necessario, in merito agli enormi rischi delle mutilazioni genitali
femminili e al fatto che tali pratiche sono un reato nei paesi dell'Unione
europea,
- organizzino corsi di informazione sessuale nelle scuole e in istituti
analoghi, al fine di informare sulle conseguenze delle mutilazioni genitali
femminili,
- collaborino e finanzino le attività delle reti e delle ONG che realizzano
un compito di educazione, istruzione e informazione in merito alle mutilazioni
genitali femminili in stretto contatto con le famiglie e le comunità;
12. invita il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo,
ad adottare misure per lottare contro questo fenomeno, a norma dell'articolo
13 del trattato CE, a titolo della discriminazione basata sul sesso
e della violenza contro le donne e le bambine;
13. chiede che le misure adottate tendano al sostegno e all'integrazione
delle donne vittime di violenza fornendo loro un'assistenza specializzata,
che vengano impartite le necessarie istruzioni e formazione ai funzionari
di giustizia e di polizia sui problemi concernenti la violenza contro
le donne;
14. auspica che il Consiglio e la Commissione, nell'ambito del processo
di comunitarizzazione della politica di immigrazione e di asilo previsto
dal Titolo IV del Trattato di Amsterdam, adottino misure concernenti
la concessione di permessi di soggiorno e la protezione delle vittime
di questa pratica e riconoscano il diritto d'asilo alle donne, alle
giovani e alle bambine che rischiano di subire mutilazioni genitali;
15. sollecita tutte le misure necessarie per giungere all'inclusione
del tema "accesso alle procedure d'asilo per le donne minacciate di
mutilazioni genitali femminili" come questione prioritaria nell'agenda
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2002;
16. si compiace degli importanti contributi forniti da numerose organizzazioni
non governative nazionali e internazionali (ONG), da istituti di ricerca,
dalla rete europea per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili
in Europa e dalle persone impegnate che, grazie ai finanziamenti delle
agenzie dell'ONU e del programma DAPHNE, inter alia, attuano numerosi
progetti allo scopo di promuovere la consapevolezza e prevenire ed eliminare
tali pratiche; è persuaso che la creazione di reti tra le ONG e le organizzazioni
su base locale che operano a livello nazionale, regionale e internazionale
è fondamentale per riuscire a sradicare tali pratiche e a conseguire
uno scambio di informazioni ed esperienze, nonché per realizzare azioni
congiunte;
17. chiede che le mutilazioni genitali femminili siano totalmente integrate
quali gravissime violazioni dei diritti fondamentali nella politica
di sviluppo dell'Unione tenendo conto dell'adozione del regolamento
(CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, in seguito, in
particolare, alla Dichiarazione finale della Quarta Conferenza mondiale
sulle donne di Pechino del 1995 e alla sua piattaforma d'azione; la
prevenzione delle mutilazioni genitali femminili deve divenire una priorità
dei programmi di cooperazione sulla salute e sui diritti sessuali e
riproduttivi;
18. invita la Commissione ed il Consiglio a tener pienamente conto di
una strategia contro le mutilazioni genitali femminili nei documenti
strategici elaborati per la cooperazione con paesi terzi;
19. invita la Commissione e il Consiglio a sollevare la questione di
una strategia contro le mutilazioni genitali femminili nelle loro discussioni
con gli ACP in questione sui loro programmi di cooperazione allo sviluppo
(programmi indicativi nazionali), ai sensi dell'Accordo di Cotonou;
20. esorta i paesi nei quali si praticano mutilazioni genitali femminili,
in particolare i paesi ACP interessati dall'accordo di Cotonou, ad adottare
urgentemente disposizioni legislative, laddove non ne esistano ancora,
che condannino tali prassi, nonché ad approvare legislazioni e procedure
volte ad assicurare l'applicazione di tali leggi;
21. ricorda gli articoli 9, 25 e 31 dell'Accordo di Cotonou e invita
la Commissione e il Consiglio a intensificare i loro sforzi intesi ad
attuare programmi riguardanti la quesione delle mutilazioni genitali
femminili;
22. raccomanda che le risorse di bilancio - attualmente disarticolate
-destinate alla lotta contro le mutilazioni genitali femminili in paesi
terzi, siano consolidate nell'ambito di una speciale linea di bilancio,
o in una parte separata e chiaramente identificabile di una linea esistente,
e che sia concordato uno stanziamento annuale minimo di 10 milioni di
euro a partire dal bilancio per l'esercizio 2002;
23. ritiene che, nel contesto delle disposizioni sui diritti dell'uomo
dei programmi di sviluppo dell'UE, le mutilazioni genitali femminili
costituiscano una grave violazione dei diritti delle donne, tale da
indurre la Commissione ad attuare queste disposizioni, qualora i governi
interessati non siano disposti ad includere la lotta contro dette mutilazioni
quale settore di cooperazione;
24. chiede che vengano promossi gli aiuti esterni ai paesi che hanno
adottato misure legislative ed amministrative che proibiscono e sanzionano
la pratica delle mutilazioni genitali femminili e promuovono i programmi
educativi e sociosanitari nei luoghi in cui la mutilazione è una pratica
abituale, volti a prevenire e lottare contro tale pratica; invita i
governi in questione a vietare le mutilazioni genitali femminili e chiede
alla Commissione di collaborare strettamente con le ONG, le iniziative
locali e i leader religiosi che si adoperano per sradicare tali pratiche;
25. rileva che i paesi interessati devono essere all'origine dei cambiamenti
a medio e a lungo termine e che l'assistenza internazionale allo sviluppo,
quali i programmi di sviluppo dell'UE, deve svolgere un ruolo complementare
essenziale;
26. chiede che si ricorra alla clausola dei diritti dell'uomo per far
della lotta contro le mutilazioni genitali femminili una priorità di
azione nelle relazioni con i paesi terzi, soprattutto con i paesi che
hanno relazioni preferenziali con l'Unione europea ai sensi dell'Accordo
di Cotonou, ed esercitare pressioni su questi ultimi affinché adottino
le misure legislative, amministrative, giudiziarie e preventive necessarie
per porre fine a dette pratiche;
27. insiste affinché l'Unione europea levi la sua voce nell'ambito delle
Nazioni unite in modo che i numerosi Stati che hanno formulato riserve
nei confronti della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme
di discriminazione contro la donna, affermando che rispetteranno gli
obblighi derivanti dalla stessa quando essi non siano contrari a determinati
usi e costumi, pratiche o leggi nazionali, le ritirino, poiché si tratta
di riserve totalmente incompatibili con lo spirito e l'oggetto della
convenzione e pertanto inaccettabili;
28. chiede all'Unione europea, e quindi all'insieme delle istituzioni
e degli Stati membri, di difendere con energia e fermezza i valori europei
basati sui diritti dell'uomo, lo Stato di diritto e la democrazia; rileva
che nessuna pratica culturale e religiosa può essere opposta a tali
principi su cui si basa la nostra democrazia;
29. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione
al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri ed ai
governi dei paesi ACP.