Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.
Alcune brevi riflessioni tecnico-giuridiche.

di David Carretta.


La situazione attuale:

L'art. 6 del Trattato UE sancisce: "L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) in quanto principi generali del diritto comunitario".
L'art. 6 del TUE costituirebbe dunque già uno strumento adeguato per conseguire il fine di "dichiarare solennemente" i diritti fondamentali dell'Unione. Lo stesso art. 6 TUE, infatti, prima afferma anche che "l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri". I diritti (e i principi) fondamentali sono quelli comuni agli Stati membri e quelli sanciti dalla Convenzione europea.

L'organo che ha il compito di vegliare sul rispetto di quanto sancito dall'art. 6 è ... "il Consiglio riunito nella sua composizione di capi di Stato e di governo". Dunque l'organo giurisdizionale, chiamiamolo così, con il compito di verificare la sussistenza o meno di violazioni all'art. 6 è il Consiglio europeo, il quale può anche comminare la pena allo Stato membro che a suo giudizio compia tale violazione.

La sanzione è la sospensione di alcuni diritti previsti dai Trattati, compresa la sospensione del diritto di voto. Si tratta di una sanzione esclusivamente politica, in quanto da un lato sono gli organi politici dell'Unione, e solo questi, che "giudicano" le violazioni", dall'altro la Corte di Giustizia, che è l'organo giurisdizionale dell'Unione e delle Comunità, è del tutto esclusa da ogni fase della procedura.


La Carta dei diritti fondamentali:

La decisione di redigere la Carta venne presa dal Consiglio europeo di Colonia nel giugno del 1999.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo non fu assolutamente menzionata la possibilità di integrare la Carta nei Trattati, né tantomeno si accennò a darne un valore legale, una forza vincolante e quindi una tutela giuridica.

Nel preambolo della Carta ci si limita a riaffermare "i diritti derivanti dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi costituzionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea, dalle carte sociali adottate dalle Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo". Si tratta dunque di una "riaffermazione". Sempre il preambolo afferma che "l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati" nella Carta. Nulla dice sulla loro tutela, per la quale ci si aspetterebbero norme precise almeno nelle disposizioni finali che chiudono la Carta. Così non è.

Il capo VII disciplina appunto le disposizioni generali e cioè l'ambito di applicazione della Carta, portata dei diritti garantiti, livello di protezione e divieto dell'abuso di diritto. Analizziamoli uno ad uno.

Ambito di applicazione:
Le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni dell'Unione. Tuttavia il punto 2 precisa che non vengono introdotte competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né sono modificate le competenze e i compiti definiti dai trattati. Sembra dunque chiaro che non cambia nulla rispetto alla situazione precendente.
Il punto 1 afferma anche che le disposizioni della Carta di applicano agli Stati membri, tuttavia precisa che tale ambito di applicazione è limitato esclusivamente al momento dell'attuazione del diritto dell'Unione. Per fare un esempio chiaro, il diritto alla presunzione di innocenza, sancito dall'art 48, verrebbe tutelato solo nel momento dell'attuazione del diritto dell'Unione, il che significa mai, data l'assenza di un diritto penale comunitario.

Portata dei diritti garantiti:
Il punto 1 non è molto chiaro. Afferma infatti che "le limitazioni all'esercizio dei diritti (...) devono rispettare il contenuto essenziale dei diritti (...). Ad ogni modo, in seguito si precisa che tali limitazioni devono rispondere a finalità d'interesse generale o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
Il punto 2 sancisce che i diritti della Carta si esercitano alle condizioni e nei limiti fissati dai trattati stessi.
L'articolo non sembra dunqe essere molto chiaro nel suo complesso.

Livello di protezione:
Si afferma che "nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, etc... (la solita lista di costituzioni e convenzioni). Si tratta di un'altra bella dichiarazione di principio che non dice nulla del modo in cui si applica la protezione dei diritti della Carta.

Divieto di abuso di diritto:
Ancora una volta di dice che nessuno deve violare le libertà e i diritti altrui.


Allo stato attuale delle cose dunque la Carta è una mera dichiarazione di principi il cui valore legale è inesistente. Vi sono proposte di inserimento o richiamo della Carta nell'art 6 del TUE, ma questo non modificherebbe in alcun modo la situazione.

Conclusioni:

La tutela giurisdizionale dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali non viene garantita dalle disposizioni attuali dei trattati, né dalla Carta stessa. Il suo inserimento nei trattati, attraverso un richiamo all'art. 6 o un apposito articolo, non risolverebbe il problema della tutela dei diritti, in quanto la sanzione sarebbe comunque di tipo politico e verrebbe emanata da organi politici e non giurisdizionali.

A meno di una modifica sostanziale dei trattati, con l'inserimento di apposite norme sulla tutela giurisdizionale di diritti sanciti dalla Carta e la creazione di un apposito organo, o l'affidamento alla Corte di Giustizia di tale competenza, la Carta rimarrebbe una bella dichiarazione di principi, la cui unica forza potrebbe essere di tipo persuasivo, non certo vincolante. Su questo aspetto (la forza persuasiva della Carta) non bisogna sottovalutare la possibilità, più volte esercitata in altri settori, della Corte di Giustizia di allargare la propria competenza in modo autonomo.

In conclusione è utile ricordare che l'Unione europea, o meglio le Comunità europee (che a differenza dell'Unione sono dotate di personalità giuridica), secondo parte importante della dottrina, potrebbe già aderire alla Convenzione europea del 1950, impegnandosi quindi al rispetto dei diritti che lì vengono sanciti, e sottoponendosi alla competenza giurisdizionale della Corte europea dei Diritti dell'uomo di Strasburgo. In altre parole le disposizioni della Convenzione si applicherebbero anche alle istituzioni e agli organi dell'Unione (oltre che agli Stati membri, già aderenti alla Convenzione).